Congedi parentali dei supplenti: paga piena, anzi no

Da sempre i supplenti in congedo per maternità hanno percepito una retribuzione inferiore a quella dei titolari, ma è corretta questa norma, bisogna pagare i supplenti come il personale di ruolo o no?
Negli ultimi mesi il dibattito si è acceso e l’ultima novità arriva dal MIUR, che si è pronunciato sulla questione, mentre i sindacati protestano per quella che considerano un’invasione di campo; non spetta a Viale Trastevere prendere posizione, sostengono i rappresentanti dei docenti, in quanto in regime privatistico tale possibilità è rimessa esclusivamente ai contraenti (Aran e sindacati firmatari).
Ma facciamo ordine su una questione che si trascina da tempo. La legge 53/2000 che ha dettato nuove norme sull’intera materia dei congedi parentali non prevede nulla di preciso sulle retribuzioni dei supplenti in maternità, ma ha previsto che “i contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.”(art. 17, comma 3).
Con il contratto scuola del biennio 2000-2001 si è aperta una nuova prospettiva grazie alla generica dizione che attribuisce “al personale dipendente”, senza distinzione di posizione, le nuove norme di tutela della maternità e paternità. Uguale previsione si trova in altri contratti di comparti pubblici.
L’ARAN, l’Agenzia nazionale per la negoziazione nei comparti pubblici (a http://www.aranagenzia.it), in risposta ad apposito quesito (Risposta dell’ARAN ) ha precisato che il trattamento dei supplenti è uguale a quello dei titolari.
Da circa un anno a questa parte anche le istituzioni scolastiche si muovono nel dilemma: pagare i supplenti come il personale di ruolo o no?
In Emilia-Romagna il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale aveva sciolto positivamente l’interrogativo, ma, dopo le notizie pubblicate da “Tuttoscuola” ha preferito sospendere la sua nota e chiedere conferma all’Aran (vedi “TuttoscuolaNEWS” n.20 del 5 novembre e n.21 del 12 novembre), che ha risposto nel senso sopra indicato.
A Novara il provveditore agli studi ha invece preferito girare il quesito direttamente al ministero che con nota interna del Gabinetto prot. 5040 del 24.1.2002 (Trattamento economico spettante al personale della scuola assunto a tempo determinato), trasmessa anche al provveditorato di Novara, ha espresso l’avviso che la retribuzione dei supplenti non possa essere uguale a quella dei titolari.
I sindacati scuola hanno duramente protestato per questa invasione di campo (art. 11 CCNL/2001), ritenendo che il MIUR non possa dare interpretazione sui contratti, come previsto dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si annuncia a questo punto un duro scontro di principio, prima che di merito, tra sindacati e ministero.
A tagliare la testa al toro basterebbe l’interpretazione autentica da parte dei sindacati e dell’Aran, ma si rischierebbe di non avere il visto della Corte dei Conti per probabile aumento dei costi.