Concorso Infanzia e Primaria: i titoli di servizio

Il servizio prestato non è titolo richiesto per accedere al concorso.

Pertanto, i candidati che non hanno alcuna anzianità di servizio possono concorrere liberamente, a condizione di possedere il titolo di studio richiesto, come indicato nella sezione A della Tabella (Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto dal Miur).

La Tabella dei titoli, pubblicata con decreto n. 200 del 20 aprile 2020 è suddivisa in tre sezioni, l’ultima delle quali è la C, relativa al servizio prestato.

Titoli di servizio (lettera C1)
Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (0,50 punti per ciascun anno di servizio.
L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto.
Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Vale il servizio prestato nello specifico posto per cui si concorre, cioè, ad esempio, nel concorso infanzia vale soltanto il servizio prestato per l’infanzia, per quello della primaria solo il servizio nella primaria, per il concorso di sostegno nella primaria soltanto il servizio prestato su posti di sostegno nella primaria.

A proposito del servizio prestato su posti di sostegno non è precisato se valga soltanto con il possesso del titolo di specializzazione. La non precisazione consente, pertanto, la valutazione del servizio per chi concorre per posti di sostegno, a condizione, però, che nel frattempo sia stata conseguita la specializzazione che costituisce requisito di accesso a quella tipologia di concorso.

Inoltre il riferimento alle scuole del sistema nazionale di istruzione è chiarificatore: valgono i servizi prestati sia nelle scuole statali che in quelle paritarie.

Infine la legge 124/1999 richiamata al termine del dispositivo ci ricorda che l’art. 11, comma 14 prevede “Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.