Concorso DS: i tre ostacoli dell’atteso Regolamento

A pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico nel corso del quale dovrebbe svolgersi e concludersi il concorso per dirigenti scolastici, non c’è nemmeno l’ombra del Regolamento da cui dovrà uscire il bando.

E si fa sempre più concreto il rischio che questo concorso sfori il 2018-19, trascinando le nomine in ruolo dei vincitori al 2019-20.

In questo percorso accidentato verso il bando, ci sono tre ostacoli che il Regolamento nella stesura finale del testo – si spera – potrebbe avere eliminato.

Il primo riguarda la clausola finale che prevede come il Regolamento stesso debba avere applicazione (a cominciare dal primo atto che è la pubblicazione del bando) dall’anno scolastico successivo. Al punto in cui siamo arrivati, è sperabile che il Regolamento sia pubblicato entro mercoledì 30 agosto (con entrata in vigore il giorno dopo), altrimenti – se pubblicato dopo – potrebbe determinare complicazioni sui tempi di emanazione del bando.

È sperabile, quindi, che dal testo definitivo sia stata eliminata la previsione dei tempi di applicazione.

Un’altra previsione che sarebbe meglio non comparisse nel testo definitivo del Regolamento (o quanto meno non trovasse attuazione in prima applicazione) è questa disposizione della pubblicazione della banca dati dei quesiti per l’eventuale prova preselettiva, pubblicazione che dovrebbe avvenire almeno 20 giorni prima della prova stessa.

Considerato che, nella migliore delle ipotesi, il termine per presentare le domande di partecipazione cadrà verso la fine di settembre, la prova preselettiva, conseguentemente, dovrebbe avvenire verso la fine di ottobre, determinando la fissazione della successiva prova scritta intorno a metà novembre, una data molto avanzata nell’anno che porterebbe troppo in avanti i termini delle successiva prove concorsuali: orale, corso di formazione, tirocinio.  

Vi è, infine, un ulteriore possibile ostacolo sui tempi di procedure del corso-concorso, e riguarda la proposta, non vincolante, del Consiglio di Stato di prevedere nel colloquio finale, ai fini della imparzialità di giudizio della Commissione, “anche una prova di carattere teorico-pratico, che per sua natura meglio si presta a garantire trasparenza di valutazione.

Questa ulteriore prova, richiedendo più tempo nei colloqui, determinerebbe un’aggiunta di tempi conclusivi spostando in avanti pericolosamente tutta la conclusione del concorso.

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