Concorsi scuola 2023/24. Né idonei né abilitazione

Una particolarità dei concorsi scuola appena banditi deriva dalla dipendenza dal PNRR che ne ha previsto uno svolgimento straordinario semplificato al massimo per ottenere in tempi rapidissimi il risultato di immettere in ruolo 70 mila docenti per i diversi ordini di scuola.

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Al termine del percorso concorsuale semplificato (senza prova preselettiva e una prova scritta con quesiti a risposta chiusa multipla) le graduatorie di merito (GM) per ogni tipologia di posto e di classe di concorso, l’art. 9 dei bandi prevede che “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi…”

La formulazione è chiara: non saranno GM comprensive di tutti i candidati che hanno superato positivamente le prove, bensì formate soltanto dai vincitori.

L’art. 9 continua in questo modo: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo”.

Non potranno esserci, dunque, scorrimenti ulteriori delle graduatorie.

Infine, una sorpresa sgradita per i candidati: in nessuna parte dei bandi e nemmeno nei rispettivi regolamenti ministeriali si fa riferimento all’abilitazione conseguita.

Si concorre soltanto per vincere. Punto.

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