Concorsi ordinari riformati: quando il tempo non è una variabile indifferente

Non sono pochi i dubbi e le incertezze che stanno accompagnando in queste ore la pubblicazione del decreto legge 73 del 25 maggio che all’articolo 59 prevede nuove disposizioni in materia di reclutamento e di riforma dei concorsi scuola. Per quanto riguarda la riforma dei concorsi ordinari e, in particolare, la prova scritta che in futuro si svolgerà con una sola prova costituita da 100 quesiti con risposte multiple (80 riferite al programma d’esame, 10 all’informatica e 10 all’inglese), occorrerà fin d’ora confermare che la quota degli 80 quesiti previsti (come i 40 quesiti per le classi di concorso STEM) riguardano non solo la parte disciplinare, ma anche quelle pedagogico-didattiche e di legislazione scolastica (contenute nella parte generale del programma del concorso). Nel chiarimento che il ministero dovrà probabilmente inserire nel bando, sarà opportuno anche che siano precisati i contenuti della prova orale dei concorsi ordinari (un simulazione di una lezione? Un colloquio aperto?). Ma c’è un altro chiarimento importante che reclama una risposta precisa: il tempo previsto per rispondere ai quesiti della prova scritta dei concorsi ordinari.

Può sembrare una questione banale, ma, se si guarda a cosa è successo al recente concorso straordinario della secondaria e, prima ancora, nelle prove preselettive dei concorsi per dirigente scolastici e per i DSGA, si può capire che il tempo a disposizione non è mai stato una variabile indifferente.

Molti candidati professionalmente validi e preparati non hanno superato le prove per non averle concluse in tempo. Molti di loro, con più tempo a disposizione, avrebbero potuto dimostrare la qualità della loro preparazione e superare il concorso, vincendolo.

Tuttavia, scorrendo il testo dell’articolo 59 sui nuovi concorsi, si direbbe che questo limite ristretto del tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove sia stato superato.

Infatti nel comma 15 del medesimo articolo viene previsto che i candidati ai concorsi ordinari delle classi di concorso STEM avranno a disposizione 100 minuti per rispondere ai 50 quesiti: in media due minuti a quesito.

È la prima volta che in una prova con quesiti a risposta multipla non viene previsto un numero di minuti a disposizione pari a quello dei quesiti.

Ci sembra una risposta intelligente e condivisibile, derivata forse dalla consapevolezza dei limiti di tempo assegnato in precedenza alle prove.

Tuttavia questa previsione del tempo maggiorato non viene confermato anche per la prova scritta ordinaria con i 100 quesiti.

Sul tempo assegnato alle prove con i 100 quesiti il testo, infatti, tace, ma sarebbe contraddittorio e incomprensibile che non venisse previsto un tempo di 200 minuti per i 100 quesiti, a una media di due minuti per quesito come per le discipline STEM.

È sperabile che in sede di conversione del DL il Parlamento vi ponga rimedia con un emendamento specifico.  

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