Comitati di Valutazione, ANP soddisfatta

Ecco la versione dell’ANP relativa all’andamento dell’incontro svoltosi stamattina al MIUR per l’informativa sulla Ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti e sul funzionamento dei Comitati di valutazione.

Come già riferito, le delegazioni CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA, sentite le comunicazioni del Miur, hanno abbandonato la seduta, lasciando sola la delegazione ANP che ha espresso invece piena condivisione delle posizioni dell’Amministrazione e dell’interpretazione della norma fornita dalla delegazione di parte pubblica.

Dopo brevi introduzione del Capo Dipartimento De Pasquale e del Direttore Greco sui contenuti del Decreto Ministeriale, previsto dalla Legge 107/15, di prossima emanazione (l’80 % dell’importo totale previsto dalla legge pari a 200 milioni di euro sarà effettuata sulla base della consistenza numerica del personale docente di ruolo in servizio presso le singole istituzioni scolastiche, il restante 20% sarà ripartito tenendo conto di indicatori relativi a alunni disabili, alunni con cittadinanza non italiana, complessità del territorio, numero medio di alunni per classe), il direttore Carmela Palumbo ha anticipato i contenuti di una Nota che sarà emanata a breve, risultato di un approfondimento dell’Ufficio legislativo del MIUR ed ha comunicato i seguenti approfondimenti interpretativi:

  • Regolarità della costituzione: Il Comitato di Valutazione è validamente costituito anche se qualche componente non ha espressa la propria rappresentanza (cfr. T.U., art. 11 come modificato dalla Legge 107 art. 1 c. 129 e T.U., art. 37 c.1).
  • Natura dell’organo e regolarità delle sedute: il Comitato di Valutazione non è un Organo Collegiale “perfetto”, risultano pertanto valide le sedute alle quali sia presente la metà più uno dei componenti in carica; a supporto di tale affermazione va considerato che la legge nel riscrivere l’art. 11 del Testo Unico non prevede membri supplenti, mentre per gli organi collegiali perfetti sono previsti. La giurisprudenza in materia è ormai consolidata.
  • Validità delle deliberazioni: le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (T.U., art. 37 c. 3).
  • Natura del “bonus”: il bonus costituisce retribuzione di natura accessoria, ma non è oggetto di contrattazione. L’art. 40 c. 1 D. Lgs. 165/2001 pone esplicito divieto alla contrattazione delle materie afferenti alle prerogative dirigenziali, tra le quali ricade la corresponsione dei premi incentivanti (art. 17 D.Lgs 165/2001). A tale norma imperativa non è possibile derogare per via contrattuale, secondo quanto stabilito dalla stessa L. 107 art. 1 c. 196.

L’associazione guidata da Giogio Rembado sottolinea nel suo comunicato che, alla luce della informativa del Miur, “risulta totalmente confermata l’interpretazione ANP della parte della Legge 107/15 riguardante le modalità di gestione da parte delle scuola del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti, che abbiamo ribadito in ogni sede anche attraverso i numerosi seminari ancora in corso su tutto il territorio nazionale“.