Come farsi pagare lo straordinario

Attività aggiuntive di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento. Sono queste le due voci con le quali vengono denominate, generalmente, le prestazioni che danno titolo alla corresponsione del compenso supplementare per i docenti. E siccome le scuole sono affette da una cronica mancanza di fondi, non di rado le relative spettanze non vengono versate per tempo e vanno in prescrizione. E’ opportuno, dunque, che gli interessati provvedano a far valere i propri crediti tempestivamente, avendo cura di annotare puntualmente le prestazioni già effettuate. Ecco una breve disamina di quanto prevede la normativa contrattuale, che può essere utile per individuare la natura del lavoro svolto e le relative retribuzioni. Attività aggiuntive di insegnamento In via preliminare va chiarito che, per attività di insegnamento si intende " la sola attività didattica con l’esclusione di periodi di servizio diversi", (cfr. Consiglio di Stato in adunanza plenaria, n.24/ 1994). In buona sostanza: il lavoro che si svolge in classe, sia per quanto concerne l’attività curriculare, propriamente detta, che le cosiddette supplenze. Le attività aggiuntive di insegnamento, peraltro, rientrano in quest’ultima accezione. E non vanno confuse con le ore eccedenti che, per contro, si concretano in un ampliamento, fino a a 24 ore, dell’orario di lezione del docente. Ampliamento che si verifica quando l’insegnante accetta un ulteriore spezzone, in aggiunta alle 18 ore. Tale possibilità esiste, tuttavia, solo per le scuole secondarie Ciò perché nelle primarie e nella scuola dell’infanzia l’orario di insegnamento non consente di svolgere ore eccedenti. Essendo rispettivamente di 24 e 25 ore settimanali. Oltre tutto, la liquidazione delle spettanze relative alle ore eccedenti avviene tramite la Direzione provinciale dei servizi vari. Si tratta, dunque, di operazioni che, di solito, non necessitano di solleciti di pagamento. Altra cosa sono, invece, le ore aggiuntive di insegnamento, il cui pagamento, essendo di competenza della scuola, va seguito con maggiore attenzione. Per questo genere di prestazioni il contratto di lavoro prevede una retribuzione lorda di 28,41 euro l’ora, totalmente a carico del fondo d’istituto (si veda la tabella 5 del contratto del 24 luglio 2003). Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento La definizione di attività funzionale all’insegnamento è contenuta nel comma 1, dell’art. 27 del contratto di lavoro, che così dispone: “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”. In questo tipo di attività rientrano, dunque, sia prestazioni da effettuare individualmente (come, per esempio, la preparazione delle lezioni) che quelle da effettuare in presenza dei genitori (i rapporti scuola-famiglia). E in più, in generale, tutte quelle attività scolastica che si svolgono collegialmente con gli altri docenti che compongono il consiglio di classe o il collegio dei docenti. L’ora di ricevimento non si conta La cura dei rapporti individuali con le famiglie avviene, per prassi, tramite la cosiddetta ora di ricevimento. Escludendo, dunque, gli incontri scuola-famiglia a carattere collegiale. È bene precisare, però, che se è vero come è vero che il docente ha l’obbligo di ricevere i genitori, è altrettanto vero che non ha nessun obbligo di rimanere a scuola, se i genitori non abbiano manifestato in alcun modo l’intenzione di ottenere un incontro. In alcune scuole il problema è stato risolto fornendo il servizio su appuntamento e indicando l’ora di ricevimento come ora di disponibilità. Su questo tipo di attività, però, non è ipotizzabile applicare il diritto al compenso supplementare. Ciò a causa della impossibilità di quantificare esattamente le ore di impegno ordinario e straordinario. Le attività collegiali Un discorso diverso va fatto, invece, per le attività collegiali, che sono regolate dal 3° comma dell’articolo 27. La clausola negoziale distingue 3 casi: 1) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue; 2) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione si tiene conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue; 3) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Per quanto concerne il primo caso, è bene porre attenzione al fatto che, dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni, tutte le prestazioni svolte dai docenti devono necessariamente ricadere nel tetto massimo annuale complessivo di 40 ore. In riferimento al 2° punto (consigli di classe) va precisato che i relativi obblighi comprendono, evidentemente, anche gli incontri scuola-famiglia. Ciò perché, tra i compiti dei consigli di classe, interclasse e intersezione vi è anche quello di “quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.” (art.5, comma 8 del decreto legislativo 297/94). La norma contrattuale, peraltro, non fissa un monte ore tassativo, come nel caso delle riunioni del collegio dei docenti, ma individua le 40 ore come punto di riferimento derogabile solo in casi estremi. Nessun limite, invece, è fissato per gli scrutini e gli esami. Fermo restando, però, il limite di 8 ore giornaliere, fissate dal codice civile, quale durata massima della giornata di lavoro. I collegi docenti Per le riunioni del collegio dei docenti e di altri adempimenti strettamente connessi il contratto prevede un tetto massimo di 40 ore l’anno. In particolare, il comma 3, lettera a), dell’art. 27 dispone che tra gli adempimenti collegiali rientri la "partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue". Sulle riunioni del collegio dei docenti la norma è chiara. Quanto al resto, invece, nel corso degli anni il contenzioso è aumentato sempre di più, fino a raggiungere il livello di guardia. Specie per quanto riguarda la programmazione e verifica di inizio e fine anno. Non di rado, infatti, i dirigenti scolastici non hanno conteggiato questi incontri nel monte delle 40 ore e hanno ritenuto di imporre ai docenti la frequenza per 18 ore la settimana come se si trattasse di ore di insegnamento. Si tratta, peraltro, di un problema che negli ultimi tempi sta rientrando. Anche perché, in alcune province, le organizzazioni sindacali si sono rivolte alla Corte dei conti, chiedendo di valutare l’insorgenza di danni all’erario, per effetto dei crediti retributivi che i docenti maturavano durante questi periodi. I consigli di classe Il tetto delle 40 ore è previsto anche per le riunioni del consiglio di classe, interclasse e intersezione. La norma di riferimento, però, parla di un impegno di massima. Dunque non tassativo. Resta il fatto, però, che, pur trattandosi di una norma dispositiva (dunque derogabile), il limite delle 40 ore va tenuto nel debito conto. Anche perché l’amministrazione, nell’esecuzione del contratto, deve attenersi agli obblighi di correttezza e buona fede previsti dal codice civile (art. 1375). In buona sostanza, dunque, il dirigente scolastico, nel dare attuazione al piano delle attività. deve fare tutto il possibile per mantenersi nel tetto massimo, considerando la possibilità di andare oltre le 40 ore solo se non è possibile disporre diversamente. La programmazione degli incontri, peraltro, deve essere informata ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti tenendo "conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore annue". Nell’organizzare gli incontri, dunque, bisognerà anche fare riferimento alle necessità dei docenti la cui cattedra si articola su più sedi. E ciò vale anche per le riunioni del collegio dei docenti. Nel caso dei docenti su cattedra oraria esterna, peraltro, la prassi vuole che, in analogia con quanto avviene con i docenti con contratto part-time, gli obblighi relativi alle attività funzionali all’insegnamento vengano calcolati in proporzione alle ore di insegnamento, che il docente interessato presta negli istituti di servizio. In caso contrario, infatti, si verificherebbe una sperequazione di trattamento che imporrebbe al docente di effettuare due volte le prestazioni collegiali mantenendo la stessa retribuzione. Se si va oltre le 40 ore Una volta superati gli obblighi previsti dal contratto i docenti hanno diritto alla retribuzione supplementare. Anche su questo è in atto, da sempre, un forte contenzioso nelle scuole. Molto spesso, infatti, gli oneri derivanti dal superamento del monte ore contrattuale non vengono considerato nel bilancio delle scuole. E i docenti, per evitare di inficiare i buoni rapporti con i dirigenti, rinunciano a far valere il proprio credito. Negli ultimi tempi, però, molti dirigenti stanno dando disposizioni affinché i docenti interessati segnalino per tempo alla scuola il raggiungimento delle ore fissate, con relativa liberazione dai successivi impegni. In altri casi, invece, la stipula degli accordi d’istituto ha determinato la possibilità di fare riferimento a clausole ad hoc, che hanno consentito ai docenti di ottenere il dovuto in pieno accordo con i dirigenti. Resta il fatto, però, che l’esiguità delle risorse economiche a disposizione delle istituzioni scolastiche pone continuamente a rischio la liquidazione degli emolumenti. In ogni caso il diritto sussiste e, per farlo valere, è opportuno che i diretti interessati manifestino in forma scritta la loro volontà di entrare in possesso dei relativi crediti. Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento vengono retribuite con un compenso pari a 15.91 euro l’ora (si veda la tabella 5 del contratto del 24 luglio 2003). Per agevolare questo adempimento è possibile utilizzare il modello elaborato da Tuttoscuola, che può essere facilmente adattato alle varie necessità, che pubblichiamo di seguito. Al Dirigente scolastico de_______________ SEDE Oggetto :- istanza di versamento crediti retributivi per ore aggiuntive d’insegnamento/funzionali all’insegnamento Il/La sottoscritt__________________________, nato/a a_________________(__) il__/__/____, residente in__________________(__) alla via___________________________,__, docente a tempo determinato/indeterminato di_________________________, classe di concorso_______, in servizio presso codesta Istituzione scolastica CHIEDE che gli/le vengano versate le spettanze retributive in ordine ai seguenti servizi prestati in aggiunta all’orario d’ obbligo: tipologia data dalle ore alle ore DISTINTI SALUTI ___________________ _____________________,__/__/____