Come cambia la sperimentazione

Il ministro ha varato il decreto, dando formalmente il via all’avventura della sperimentazione, e accogliendo in parte le richieste avanzate dal Cnpi e dall’Anci.
Parteciperanno circa 200 istituzioni scolastiche su 6.000 tra direzioni didattiche e istituti comprensivi statali: poco più del 3%, un limite minimo per rendere credibili i risultati di una sperimentazione nazionale.
Ecco le principali novità del decreto n. 100 del 18 settembre, da noi già anticipate (e reperibili nella Guida alla sperimentazione).
Oltre alle direzioni didattiche, possono sperimentare anche gli istituti comprensivi. Fermo restando il numero medio di due istituti sperimentali per provincia (236 istituti in tutto comprese le scuole paritarie), vi potrà essere compensazione all’interno della stessa regione e in ambito nazionale. La compensazione può avvenire anche tra scuole statali e scuole paritarie.
Tutte le scuole sperimentali potranno attuare l’ammissione anticipata senza procedere alla riapertura delle iscrizioni. Ma i posti saranno pochissimi, perché non vengono aperte nuove classi e perché, nella scuola dell’infanzia, viene abbassato il limite massimo di bambini di sezione per ogni ammesso sotto i tre anni di età. Viene data alle scuole sperimentali ampia libertà organizzativa, didattica e metodologica, secondo le norme dell’autonomia, ma obbligo di attuare tutti gli elementi del progetto sperimentale (nuovi obiettivi di apprendimento, docente tutor, laboratori, portfolio, team, ecc.), come si precisa nella circolare di accompagnamento del decreto (CM n.101/2002).