Cancellata l’iniqua responsabilità dei dirigenti scolastici per la sicurezza degli edifici

In sede di conversione definitiva del decreto legge146/2021 da parte della Camera dei Deputati il 15 dicembre scorso, è stato approvato l’art. 13-bis che segna una svolta tanto attesa quanto, a dir poco, rivoluzionaria sulla responsabilità dei dirigenti scolastici per la sicurezza degli edifici scolastici.

I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.”

Nel dossier “DIRIGENTI, CHE STRESS. Allarme presidi: troppi alunni e troppe incombenze”, Tuttoscuola aveva posto tra le 5 proposte per migliorare la condizione di lavoro della figura singolarmente più importante per la qualità del servizio scolastico proprio la modifica delle norme sulla sicurezza.

Il dirigente scolastico, nella sua veste di datore di lavoro, è sempre stato considerato responsabile dei danni arrecati anche alle persone (alunni e personale della scuola) a seguito di incidenti provocati da cedimenti o inadeguatezze delle strutture.

Negli ultimi 14 anni vi sono state anche condanne di alcuni dirigenti scolastici per danni subiti da alunni per inadeguatezza delle strutture edilizie, con il caso clamoroso del capo d’istituto condannato per la morte di alcuni studenti nel terremoto de L’Aquila.

Tutto questo nonostante gli edifici scolastici siano di proprietà degli Enti locali che, per legge, hanno l’obbligo di manutenzione straordinaria e ordinaria.

La nuova disposizione, liberatoria della responsabilità del dirigente scolastico, prevede a carico degli Enti proprietari che “In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

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