Andis. Per la carriera dei docenti meglio un nuovo stato giuridico che il contratto

L’Associazione nazionale dirigenti scolastici (Andis), ha discusso l’annosa questione della carriera degli insegnanti e della loro valutazione professionale, ricordando come la questione della carriera degli insegnanti, abolita di fatto trent’anni fa, sia venuta alla ribalta “in concomitanza del cosiddetto concorsone. La massiccia mobilitazione degli insegnanti, sostenuta e strumentalizzata – secondo l’Andis – prima da qualche sindacato minoritario e poi demagogicamente da tutti, portò all’eliminazione tout court della valutazione di merito e all’accettazione assiometrica che tutti gli insegnanti possiedono lo stesso grado di professionalità purché abbiano la stessa anzianità di servizio“.
Da anni, di contratto in contratto – ricorda l’associazione di dirigenti scolastici – l’impegno alla valorizzazione professionale viene solennemente affermato ma mai attuato. In quello firmato il 24 luglio 2003, all’art. 22, si recitava “… le parti stabiliscono di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL, una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS., firmatarie del presente CCNL, che, entro il 31-12-2003, elabori le soluzioni possibili definendone i costi tendenziali, per istituire già nel prossimo biennio contrattuale, qualora sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera professionale per i docenti“.
Non se ne è fatto assolutamente nulla, ricorda l’Andis. E anche il recente accordo per il rinnovo del CCNL, ancora una volta, ha una funzione conservativa.
Eppure il “Quaderno bianco” del MPI e del MEF, continua l’Associazione, afferma che è giunto il momento di pensare ad alcuni problemi importanti legati alla professionalità docente, evitando “aggiustamenti retributivi“, ma assumendo a riferimento i parametri europei relativi agli organici, ai carichi di lavoro, alla valutazione, ai livelli salariali e all’articolazione delle funzioni.
La strada, conclude l’Andis, è quella di definire la carriera con una legge dello Stato, come sancisce la Costituzione all’art. 97, comma 1.