Anche i dirigenti scolastici pagano per il mancato raggiungimento degli obiettivi

I dirigenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.” È perentorio ed inequivocabile il segnale che viene dal decreto legge 112/08 (comma 5 dell’art. 64): oltre al richiamo della clausola di salvaguardia inventata dall’ex-ministro Padoa-Schioppa (i mancati risparmi graveranno sul bilancio del ministero dell’istruzione), c’è anche questo riferimento alla responsabilità dirigenziale che non lascia dubbi.

L’articolo 4 del decreto legislativo 165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – recita in proposito “Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati“.

La rimozione dall’incarico dell’ispettrice ministeriale coordinatrice della maturità insegna e non lascia dubbi in merito alla determinazione del ministro sul raggiungimento dei risultati.