Decreto Sicurezza in Gazzetta Ufficiale. Cambiano le regole per i minori: a 14 anni responsabili davanti alla legge. Ma a scuola?

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 190 del 22 ottobre 2026  che modifica le regole sull’imputabilità dei minorenni, introduce sanzioni fino a 2.000 euro per i genitori e rafforza gli strumenti contro la violenza nelle manifestazioni. Ma dal provvedimento emerge una questione che riguarda anche il mondo dell’istruzione: perché agli adolescenti si riconosce una responsabilità penale sempre più marcata, mentre nella vita scolastica la loro autonomia continua a incontrare limiti e vincoli?

A 14 anni un ragazzo può essere considerato capace di intendere e di volere, salvo prova contraria. È quanto stabilisce il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre ed entrato in vigore il giorno successivo. Il provvedimento interviene direttamente sull’articolo 98 del codice penale, modificando il criterio con il quale viene valutata l’imputabilità dei minorenni tra i 14 e i 18 anni. Il decreto introduce inoltre nuovi reati per contrastare la violenza organizzata durante le manifestazioni pubbliche, amplia gli strumenti di intervento delle forze dell’ordine e prevede sanzioni economiche a carico dei genitori di minorenni coinvolti in determinati comportamenti illeciti. Un insieme di disposizioni che punta a rafforzare la sicurezza pubblica attraverso strumenti prevalentemente repressivi e preventivi. Per il mondo della scuola, tuttavia, la questione è anche un’altra: quale idea di adolescente e di responsabilità emerge da queste nuove norme?

Imputabilità dei minori: la novità dell’articolo 98 del codice penale

L’articolo 1 del decreto aggiunge al primo comma dell’articolo 98 del codice penale una disposizione destinata a incidere sulla giustizia minorile: «Nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria». Per comprendere la portata della modifica occorre ricordare che, nel nostro ordinamento, chi non ha ancora compiuto 14 anni non è imputabile. Per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, invece, l’imputabilità dipende dalla capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Fino a oggi, tale capacità doveva essere accertata dal giudice attraverso una valutazione specifica della maturità del minorenne. Con la nuova disposizione cambia il criterio di partenza: la capacità viene presunta, pur rimanendo possibile dimostrare il contrario. Non viene dunque eliminata la possibilità di riconoscere la non imputabilità di un adolescente. Ma cambia il modo in cui il problema viene affrontato sul piano giuridico. A confermarlo è anche l’articolo 3 del decreto, che modifica il DPR 448/1988, il testo fondamentale sul processo penale minorile. In particolare, la nuova formulazione dell’articolo 9 prevede che il Pubblico Ministero e il giudice possano acquisire elementi ai fini del giudizio sull’imputabilità, in relazione alla presunzione introdotta nell’articolo 98 del codice penale.

Il verbo utilizzato dal legislatore è significativo: “possono”. La modifica non elimina gli accertamenti sulla personalità del minorenne, ma rende l’acquisizione degli elementi specificamente finalizzati a superare la presunzione una possibilità espressamente prevista dalla norma. Resta da comprendere come questa innovazione verrà interpretata e applicata dai tribunali per i minorenni, soprattutto in relazione alle garanzie del processo penale e alle caratteristiche dell’età evolutiva.

Dai 16 anni cambiano anche le regole sulle misure cautelari

Il decreto interviene inoltre sulle misure cautelari applicabili ai minorenni. L’articolo 3 modifica l’articolo 19 del DPR 448/1988, introducendo una distinzione riferita agli imputati che abbiano compiuto 16 anni. La nuova disposizione inserisce infatti, alla fine del secondo comma, le parole «salvo che l’imputato abbia compiuto sedici anni». La modifica incide sul regime previsto per l’applicazione delle misure cautelari minorili, differenziando il trattamento degli adolescenti più grandi. Lo stesso articolo amplia inoltre il riferimento ai reati per i quali può essere disposta la custodia cautelare, includendo le nuove fattispecie di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche e di danneggiamento commesso da un gruppo organizzato. Viene anche estesa al procedimento minorile la disciplina dell’arresto in flagranza differita, attraverso il richiamo all’articolo 382-bis del codice di procedura penale. Si delinea così un sistema che, pur mantenendo formalmente la specificità del processo minorile, rafforza gli strumenti di intervento nei confronti degli adolescenti coinvolti in determinate condotte violente.

Multe ai genitori fino a 2.000 euro: quando scatta la sanzione

Un altro punto rilevante riguarda la responsabilità delle famiglie. L’articolo 5 del decreto prevede che, quando un minorenne partecipa a reati precisi, chi esercita la responsabilità genitoriale possa essere destinatario di una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 1.000 euro. In caso di reiterazione della condotta da parte del minore, la sanzione sale da 1.000 a 2.000 euro.

La norma contiene due precisazioni importanti. La prima è che la sanzione può essere applicata anche quando il minorenne non è imputabile. La seconda è che il genitore può evitarla dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Non si tratta, quindi, di una responsabilità automatica e indiscriminata per qualsiasi comportamento scorretto del figlio. La disposizione riguarda determinate fattispecie di reato, espressamente richiamate dal decreto, tra cui quelle relative alla violenza organizzata e ai danneggiamenti.

Il sostegno educativo alle famiglie? Previsto, ma non obbligatorio

Aall’interno dell’articolo 5 è presente una disposizione particolarmente interessante per chi si occupa di educazione. In particolare il comma 3 stabilisce che, quando viene applicata la sanzione prevista in caso di reiterazione della condotta, il prefetto può segnalare al tribunale per i minorenni l’opportunità di attivare «progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa».

In parole povere, il legislatore riconosce, almeno implicitamente, che i comportamenti illeciti dei minorenni possono richiedere interventi di accompagnamento educativo e non soltanto sanzioni. Anche se la formulazione della norma presenta limiti evidenti.

Anzitutto, la segnalazione è facoltativa: il prefetto può effettuarla, non è tenuto a farlo. In secondo luogo, il meccanismo è collegato alla reiterazione delle condotte illecite, dunque a una situazione nella quale il problema si è già manifestato più volte. Infine, il decreto non definisce uno specifico sistema di interventi educativi né prevede risorse aggiuntive per la loro realizzazione.

L’articolo 9 contiene infatti una clausola generale di invarianza finanziaria, fatta eccezione per le risorse destinate al rafforzamento della sicurezza nella città di Milano. In altre parole, il decreto contempla la possibilità di attivare percorsi educativi, ma non costruisce un nuovo sistema di prevenzione e sostegno alle famiglie. La differenza non è secondaria. Perché se l’obiettivo è ridurre i comportamenti violenti dei minorenni, la questione non riguarda soltanto la capacità dello Stato di punire, ma anche quella di intervenire prima che il disagio si trasformi in reato.

Danni ai beni pubblici e privati: nuove procedure per il risarcimento

L’articolo 5 introduce anche specifici strumenti per ottenere il risarcimento dei danni provocati dalle condotte illecite dei minorenni. Il prefetto, contestualmente all’ordinanza con cui applica la sanzione amministrativa, può ordinare al genitore il pagamento di una somma a titolo di risarcimento per i danni arrecati a beni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali. La quantificazione viene effettuata sulla base degli atti disponibili. Contro l’ingiunzione è possibile presentare opposizione davanti al tribunale competente entro 40 giorni dalla notifica. Per i soggetti privati danneggiati viene invece prevista la possibilità di ricorrere al procedimento per decreto ingiuntivo, utilizzando l’ordinanza prefettizia e la documentazione che ne costituisce il fondamento. Il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo. Anche in questo caso, il provvedimento non introduce dal nulla il principio della responsabilità civile per i danni provocati dai minorenni, già presente nell’ordinamento, ma predispone ulteriori strumenti per agevolare il recupero delle somme.

Violenza nelle manifestazioni: un nuovo reato per i gruppi organizzati

Il decreto dedica ampio spazio anche alla violenza durante le manifestazioni pubbliche. L’articolo 1 introduce nel Codice Penale il nuovo articolo 420-bis, relativo alla “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche”. La disposizione riguarda chi, partecipando a un gruppo di almeno cinque persone organizzato anche occasionalmente, utilizza o lancia oggetti atti a offendere, petardi, razzi, fuochi artificiali o strumenti contenenti sostanze urticanti. Per la configurazione del reato devono verificarsi condizioni specifiche: le condotte devono determinare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e provocare anche danni alle cose. La pena prevista è la reclusione da due a cinque anni, accompagnata da una multa da 10.000 a 20.000 euro. Sono previsti aumenti di pena quando i partecipanti agiscono con modalità che rendono difficoltosa l’identificazione oppure quando le condotte sono dirette contro infrastrutture e servizi pubblici. Per chi organizza o promuove la formazione del gruppo, oppure incita o istiga alla commissione delle condotte previste, la pena è più elevata: da quattro a dodici anni di reclusione.

Il decreto introduce inoltre un’aggravante per i danneggiamenti commessi da gruppi organizzati di almeno cinque persone. Il rafforzamento delle misure di contrasto alla violenza collettiva si accompagna all’estensione di alcuni strumenti preventivi.

Tra questi figura la possibilità per il questore di disporre, in presenza delle condizioni previste dalla legge, un avviso orale accompagnato dal divieto di radunarsi con determinate persone in luoghi specificamente individuati. Il divieto può avere una durata massima di un anno e può essere applicato anche ai minorenni che abbiano compiuto 14 anni. La norma precisa tuttavia che le modalità applicative devono essere compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio. Quest’ultimo riferimento assume un significato particolare per gli studenti, perché riconosce espressamente la necessità di contemperare le misure di prevenzione con il diritto all’istruzione.

A 14 anni responsabili davanti alla legge, ma non sempre autonomi a scuola

Qui emerge però una contraddizione. Se il legislatore presume che un adolescente di 14 anni sia capace di intendere e di volere ai fini penali, perché in altri ambiti continua a considerarlo bisognoso di una tutela particolarmente intensa? Si pensi per esempio alle attività scolastiche che richiedono il consenso dei genitori, comprese, nei casi previsti dalla normativa, quelle dedicate ai temi della sessualità e dell’affettività. Oppure alle visite d’istruzione di più giorni, durante le quali gli insegnanti accompagnatori devono garantire un’adeguata vigilanza sugli studenti minorenni anche al di fuori delle attività didattiche programmate.

Naturalmente, le situazioni non sono direttamente sovrapponibili. La capacità di intendere e di volere ai fini penali non coincide con la piena capacità di agire sul piano civile, che nel nostro ordinamento si acquista ordinariamente a 18 anni. Allo stesso modo, gli obblighi di vigilanza degli insegnanti non derivano semplicemente da una presunta incapacità degli studenti, ma dalla responsabilità di protezione connessa all’affidamento dei minori all’istituzione scolastica. Eppure, una domanda rimane: perché la capacità di assumersi responsabilità sembra essere riconosciuta con maggiore decisione quando si tratta di punire, mentre procede con molta più cautela quando si tratta di ampliare gli spazi di autonomia?

Novara: “La risposta non è più carceri, ma investire nell’educazione”

Il nuovo orientamento normativo solleva anche una questione pedagogica. La maturità di un adolescente non può essere considerata una condizione uniforme, che compare automaticamente al compimento di una determinata età. La capacità di comprendere una regola, prevedere le conseguenze di un comportamento e controllare gli impulsi può svilupparsi con tempi differenti.

Un ragazzo può possedere una buona capacità di ragionamento e, nello stesso tempo, incontrare difficoltà nel gestire situazioni di forte pressione emotiva o di gruppo. È una caratteristica dello sviluppo adolescenziale che assume particolare rilievo proprio nei comportamenti collettivi ai quali il decreto dedica numerose disposizioni. La partecipazione a un gruppo può infatti modificare le scelte individuali, soprattutto quando intervengono dinamiche di imitazione, ricerca di riconoscimento o pressione dei coetanei. Questo non significa negare la responsabilità personale degli adolescenti. Significa riconoscere che la responsabilizzazione richiede un percorso educativo, nel quale la sanzione può avere un ruolo, ma difficilmente può rappresentare l’unico strumento.

Su questo punto si è espresso anche Daniele Novara, pedagogista e direttore del CPP: “Perché mandare in carcere ragazzi che hanno conosciuto carenze educative e sono cresciuti senza figure adulte capaci di svolgere fino in fondo il proprio compito? L’educazione è un diritto e una responsabilità che la società e le istituzioni non possono ignorare. Mi rivolgo quindi alla magistratura e ai giudici affinché, quando possibile, scelgano percorsi alternativi alla detenzione come la “messa alla prova”. È attraverso progetti educativi concreti che si può aiutare un ragazzo a comprendere le conseguenze delle sue azioni, a responsabilizzarsi e a cambiare strada – ha affermato il pedagogista in una nota -. Il carcere minorile rischia invece di trasformarsi in una scuola di criminalità. Il costo sociale di questa scelta sarebbe altissimo, sintomo di uno Stato che non è più in grado di garantire adeguate opportunità educative o percorsi reali di recupero”.

“Anche davanti a fatti gravi come quelli avvenuti recentemente a Milano, non possiamo limitarci alla repressione – ha ribadito quindi Novara -. Dobbiamo chiederci che cosa non ha funzionato e quali interventi siano necessari per evitare che altri ragazzi arrivino allo stesso punto. La risposta non può essere costruire più carceri per i minorenni. Deve essere investire nell’educazione, nella prevenzione e in progetti capaci di restituire ai ragazzi la possibilità di crescere e immaginare un futuro positivo. La sicurezza è necessaria. Ma non c’è sicurezza duratura senza educazione, senza adulti capaci di esercitare la propria responsabilità e senza una comunità che investa concretamente nella crescita delle nuove generazioni. È da qui che dobbiamo ripartire”.

Il nodo della prevenzione: più risorse per la sicurezza, ma non per l’educazione

Un ulteriore elemento di riflessione emerge dalla distribuzione delle risorse prevista dal decreto. L’articolo 8 dispone, fino al 31 dicembre 2026, l’incremento di 500 unità del contingente delle Forze armate impiegato per il controllo del territorio nella città di Milano. Per questa misura viene autorizzata una spesa di 4.933.831 euro.

Per le altre disposizioni, invece, l’articolo 9 stabilisce che le amministrazioni debbano provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. Il confronto tra le due scelte non può essere considerato una dimostrazione dell’inefficacia del decreto, ma mette in evidenza una diversa impostazione delle priorità. Per il rafforzamento del controllo del territorio sono previste risorse aggiuntive. Per i possibili interventi educativi rivolti alle famiglie, invece, non vengono stanziati nuovi fondi. È una scelta che merita di essere discussa, soprattutto se si considera che la prevenzione della criminalità minorile richiede spesso interventi continuativi e coordinati tra scuola, servizi sociali, famiglie e istituzioni territoriali.

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