Bullismo e cyberbullismo: nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto. Ecco cosa è previsto

Un breve comunicato stampa del MIM ha riferito che lo scorso venerdì 9 maggio il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, in attuazione della delega di cui all’articolo 3 della legge n.70 del 2024, ma non ne ha allegato il testo.

È stata invece resa nota la relazione tecnica che accompagna il decreto. In attesa di leggere il testo del provvedimento, diamo conto, a titolo di anticipazione, dei punti essenziali indicati nella relazione tecnica.

L’articolo 1 riguarda il potenziamento del servizio per l’assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico gratuito ‘Emergenza infanzia 114’, al quale rispondono psicologi, pedagogisti, esperti giuridici, e se del caso addetti all’ordine pubblico.  Il numero 114, peraltro già operativo, è attivo nelle ventiquattro ore.

L’articolo 2 prevede la Rilevazione biennale, a cura dell’ISTAT, dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo “al fine di descriverne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio”.

L’articolo 3 stabilisce l’obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica di richiamare nei contratti stipulati con gli utenti la responsabilità dei genitori (a norma dell’articolo 2048 del codice civile) per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete.

L’articolo 4 prevede la promozione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per le politiche della famiglia), in collaborazione con l’Autorità garante per le garanzie nelle comunicazione e con il Garante per la protezione dei dati personali, di “periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati”.

L’articolo 5 “reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento”.

Il testo del decreto legislativo sarà ora trasmesso alle Camere – per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari – che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo potrà essere comunque adottato.

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