Interessanti proposte per la valorizzazione del personale

Due emendamenti identici (9.0.4 e 9.0.5), presentati da senatori della maggioranza in sede di conversione del decreto-legge 45/2025, pongono l’accento sul sempre più inteso lavoro svolto dai DSGA e dal personale ATA: viene proposto un aggiuntivo art. 9 bis che prevede l’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’anno 2025

Al fine di riconoscere il maggior impegno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) connesso allo svolgimento di incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla rivalutazione delle indennità dei direttori dei servizi generali e amministrativi, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti, le risorse di cui all’articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2024, 2025, e fino al 31 agosto 2026, incrementano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’anno 2025. I criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche, compresa la misura dei compensi, sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e ricerca” 2019-2021.».

Sempre dalla maggioranza vengono proposti due emendamenti dello stesso contenuto (9.1 e 9.2) che sottolineano l’importanza di garantire la continuità dell’azione all’azione ispettiva, valorizzando l’esperienza acquisita dal personale con funzioni tecniche già operante nell’amministrazione con contratti a termine. Non si tratta di una sanatoria, come tentato in passato, ma di una procedura di concorso per titoli ed esami, riservata ai dirigenti tecnici in servizio, che alla data di presentazione della domanda della procedura avranno svolto un anno di incarico.

Il decreto ministeriale per questa procedura straordinaria dovrà essere pubblicato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della eventuale legge di conversione del decreto-legge 45.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di rafforzare le fondamentali funzioni di supporto, accompagnamento e valutazione delle istituzioni scolastiche e di garantire continuità all’azione ispettiva, valorizzando l’esperienza acquisita dal personale già operante nell’amministrazione, all’esito del concorso di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in coda alla graduatoria dei vincitori, il Ministero dell’istruzione e del merito è autorizzato a bandire, con decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni data di entrata in vigore della presente norma, una procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive, nel ruolo di cui all’articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La procedura selettiva di cui al primo periodo è riservata al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con incarico a tempo determinato di dirigente tecnico con funzioni ispettive, che abbia svolto tali funzioni per almeno un anno, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, presso gli uffici dell’amministrazione centrale o periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. Con il decreto ministeriale di cui al secondo periodo, sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento della procedura selettiva, articolata nella valutazione dei titoli, individuati nel medesimo decreto, e in una prova orale di tipo esperienziale, che si intende superata con un punteggio minimo di 6/10 o equivalente. Il Ministero è autorizzato allo scorrimento della graduatoria nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente, sino all’esaurimento dei soggetti ivi utilmente collocati. Alla procedura si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il medesimo decreto determina l’ammontare del contributo a carico dei partecipanti, in misura tale da assicurarne l’integrale copertura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA