Dibattito aperto sulla devolution scolastica/3

Insomma il quadro è estremamente complesso. Lo dimostra il fatto che nella nuova versione dell’art. 117 l’istruzione è ricompresa in ben tre ambiti legislativi: le norme generali rientrano nella legislazione esclusiva dello Stato; l’istruzione in generale, salva l’autonomia delle scuole (e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale) è a legislazione concorrente, per la quale spetta alle Regioni la potestà legislativa, eccetto che per la determinazione dei principi fondamentali; organizzazione e gestione degli istituti e definizione della parte dei programmi di interesse specifico della Regione rientrano nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni.
Le difficoltà già sorte nel processo attuativo dell’attuale art. 117 avrebbero dovuto indurre il Parlamento a coordinare i contenuti di ciascun comma e non limitarsi ad aggiungere un altro elenco di competenze che rischia di favorire inevitabilmente la difesa delle reciproche potestà legislative.
Insomma, prospettive tutt’altro che facili che potrebbero rinsaldare i deficit di cambiamento e far percepire come poco utili le riforme sia istituzionali sia quelle che riguardano il sistema dell’istruzione e della formazione. Sulle prospettive di cambiamento d’altro canto non può troppo a lungo pesare il clima di contrapposizione politica, né quello della incertezza e dell’inerzia.