Dibattito aperto sulla devolution scolastica/2

Sulla “colonnina del passivo” basti ricordare che già oggi l’amministrazione continua ad esercitare le competenze concernenti la definizione delle dotazioni organiche del personale docente per assicurare la continuità di funzionamento del servizio e non più come titolare della potestà, ma come supplente in sostituzione del soggetto istituzionale (Regione) al quale la competenza è stata riconosciuta (sentenza Corte Costituzionale del 13 gennaio 2004, n.13).
Ma all’attivo del Miur c’è da registrare che restano al centro competenze fondamentali: disegno del sistema di istruzione attraverso le “norme generali” e determinazione dei principi fondamentali; definizione dei programmi di interesse nazionale per entrambi i sistemi (istruzione e formazione) – almeno questo sembra potersi dedurre dal testo; definizione, attraverso la potestà regolamentare (ex legge 59/1997 e DPR 275/1999), delle regole attraverso le quali si esplica l’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, ribadita dal nuovo testo dell’art. 117, comma 3.
Competenze strategiche alle quali si può aggiungere, per affinità sistemica e concettuale, quella della valutazione di sistema, per tutto il sistema educativo, quello di istruzione e quello di istruzione e formazione professionale.
D’altronde l’attribuzione alla competenza esclusiva delle Regioni di specifiche materie (organizzazione scolastica, gestione degli istituti, definizione della parte dei programmi di interesse delle Regioni) sembra sottrarre la legge regionale al limite dei principi fondamentali ai quali soggiace viceversa la competenza concorrente delle Regioni.
E’ vero (e non è un contributo alla chiarezza) che anche nella nuova versione dell’art. 117 compare l’elenco delle materie oggetto di legislazione concorrente, e che tra queste è inclusa l’istruzione, “con esclusione della istruzione e della formazione professionale”, ma la formula con la quale è stata inserita la “devolution” scolastica specifica che ad essere devolute con potestà legislativa esclusiva per le regioni sono le competenze di tipo organizzativo e gestionale, mentre quelle che riguardano i programmi “scolastici e formativi” (quindi anche quelli del sistema di istruzione ed formazione professionale) restano assegnate alla competenza dello Stato, ad eccezione della parte di interesse specifico della Regione.