Emanata la circolare applicativa del decreto
Con circolare n. 29 del 5 marzo 2004 il ministro ha emanato le prime istruzioni per l’applicazione del decreto legislativo n. 59/2004 di riforma della scuola dell’infanzia e del Primo ciclo d’istruzione.
Il testo della circolare risulta ampiamente modificato rispetto alla bozza trasmessa dieci giorni fa ai sindacati di categoria in vista del confronto tecnico con il ministero.
Proprio a seguito di quel tavolo tecnico al quale, come è noto, non ha partecipato la Cgil-scuola, le organizzazioni sindacali hanno presentato proprie osservazioni che, a quanto risulta, sono state in buona misura recepite nel testo definitivo firmato dal ministro.
In particolare la circolare precisa verrà aperti appositi tavoli di confronto e di contrattazione sulle questioni che riguardano specifici aspetti contrattuali. Tali questioni negoziali sono richiamate dal testo della circolare 29/2004 e riguardano: la definizione di profili professionali e di modalità organizzative in caso di anticipi nella scuola dell’infanzia, l’esercizio della funzione tutoriale nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, le situazioni dei docenti della secondaria di I grado coinvolti nelle variazioni orarie di cattedra e nei nuovi assetti delle discipline di insegnamento (docenti di educazione tecnica, di strumento musicale e di seconda lingua comunitaria).
Ecco il testo della circolare
Circolare n. 29 Prot. 464 Roma, 5 marzo 2004
Circolare n. 29
Prot. 464 Roma, 5 marzo 2004
Ai Sottosegretari di Stato
SEDE
Ai Capi dei Dipartimenti
SEDE
Ai Direttori Generali degli Uffici centrali
SEDE
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di
BOLZANO
All’Intendente scolastico
per le Scuole in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente scolastico
per le Scuole delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente studi
per la Regione autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Centri Servizi Amministrativi
LORO SEDI
e, p.c.
Al Gabinetto
SEDE
All’Ufficio legislativo
SEDE
Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
– Indicazioni e istruzioni.
Come è noto alle SS.LL., nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53“.
Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, nel prossimo anno scolastico dovrà trovare attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nella scuola dell’infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e nella prima classe della scuola secondaria di primo grado.
In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a realizzare, in una linea di continuità rispetto agli interventi posti in essere nei due decorsi anni scolastici, una serie di azioni e di misure di supporto, di indirizzo e di chiarimento, intese a sostenere, nella maniera più idonea e collaborativa, l’impegno degli uffici dell’Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e delle relative componenti, degli operatori, delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti a vario titolo interessati e coinvolti in questa prima delicata fase di avvio della riforma.
Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la presente circolare, con la quale:
· si richiamano alcuni aspetti significativi della riforma;
· si impartiscono istruzioni e indicazioni, con riferimento alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, sulla portata e sugli ambiti di alcuni istituti ed attività, al fine di dirimere eventuali incertezze interpretative e di creare le condizioni per una uniforme applicazione delle norme del decreto legislativo;
· si pongono a confronto le linee d’impianto e le articolazioni orarie del nuovo ordinamento con quelle dell’ordinamento previgente, al fine di individuare ed evidenziare le corrispondenze e le compatibilità;
· si pone in rilievo l’importante ruolo delle istituzioni scolastiche autonome con riferimento ai contenuti pedagogici e didattici dei piani di studio, ai livelli di prestazione, agli obiettivi specifici di apprendimento di cui alle Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati, d’ora in poi denominati Indicazioni Nazionali, (allegati A, B e C al decreto), nonché al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del Primo ciclo di istruzione, d’ora in poi denominato Profilo (allegato D al decreto).
Con specifico riguardo all’autonomia scolastica si evidenzia che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alla stessa, nell’ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico nazionale, un riconoscimento di rango primario.
La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal primo decreto legislativo di applicazione, dà contenuto sostanziale a tale riconoscimento, in quanto pone le istituzioni scolastiche al centro del sistema educativo di istruzione e formazione, rimettendo alla loro capacità organizzativa e didattica il raggiungimento degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento attraverso la personalizzazione dei piani di studio.
Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole e partecipata adozione delle Indicazioni nazionali, i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo professionale.
Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare efficace attuazione ai principi fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999 sull’autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente, garantendo l’unità del sistema nazionale di istruzione e assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento ai quali si è fatto sopra riferimento.
Aspetti significativi del provvedimento legislativo
– Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenza con le finalità della citata legge n. 53/2003, è quello di dar vita ad una scuola autonoma, di qualità, in linea con i parametri europei, in grado di recepire le vocazioni e le attese degli alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare l’impegno e le capacità professionali dei docenti.
– Il sistema educativo di istruzione e formazione, così come prefigurato dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto legislativo, attraverso il Profilo, le Indicazioni nazionali, il Piano dell’offerta formativa, i Piani di studio personalizzati (d’ora in poi denominati Piani di studio) e la risposta alle prevalenti richieste delle famiglie, si caratterizza per la sua flessibilità e capacità di recepire ed interpretare i bisogni, le vocazioni e le istanze, sia dei singoli che delle diverse realtà nelle quali le istituzioni scolastiche si trovano ad operare.
– Un ruolo particolare in tale contesto assume la funzione tutoriale, i cui compiti vengono finalizzati alla migliore realizzazione degli obiettivi formativi dei singoli studenti.
– L’orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione comprende un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per l’istituzione scolastica nell’ambito delle opportunità esistenti), al quale si aggiunge eventualmente l’orario riservato all’erogazione del servizio di mensa e di dopo mensa.
– I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell’offerta formativa.
– Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell’offerta formativa, con il Profilo, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche delle scuole, da ricomprendere, tra l’altro, nell’ambito delle risorse di organico assegnate alle medesime.
– Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di creare le condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso interventi compensativi e mirati e un’offerta formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali.
– Gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati nelle Indicazioni Nazionali relative alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo, grado sono adottati, ai sensi del decreto legislativo, in via transitoria e fino all’emanazione dei regolamenti governativi previsti dal decreto stesso.
– Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce la prima fase in cui si realizza il diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, ha carattere unitario, ferma restando la specificità dei due segmenti relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.
– Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola in periodi didattici. Più esattamente la scuola primaria si articola in un primo anno di collegamento con la scuola dell’infanzia e in due successivi periodi biennali; la scuola secondaria di I grado in un periodo biennale e in un terzo anno conclusivo e di orientamento.
– La valutazione degli alunni:
§ viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico successivo;
§ è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali;
§ riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento.
– Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.
– Il primo ciclo, che ha configurazione autonoma rispetto al secondo, si conclude con l’esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo e condizione per accedere al sistema dei licei e a quello dell’istruzione e della formazione professionale.
– L’attività laboratoriale costituisce in generale una metodologia didattica da promuovere e sviluppare nei diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un quadro didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare, viene assunta quale modalità operativa necessaria per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti.
– Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per l’intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova la sua concreta espressione nell’impiego del Portfolio delle competenze (d’ora in poi denominato Portfolio), costituito dalla documentazione essenziale e significativa delle esperienze formative dell’alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento e valutazione del medesimo. Il Portfolio, al cui aggiornamento concorre l’équipe dei docenti, d’intesa con la famiglia, viene gestito nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione tutoriale.
– Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro, come già attualmente previsto, in istituti comprensivi, che includono anche le scuole statali dell’infanzia esistenti nello stesso territorio.
Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
1. Scuola dell’infanzia (articoli 1, 2, 3 e 12 del Decreto legislativo)
Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal decreto legislativo sono quelli relativi a:
– anticipi delle iscrizioni;
– nuove professionalità e modalità organizzative;
– orari di funzionamento;
– Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative.
1.1 – Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e 12)
Si premette che l’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede, in via generale, che alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Per l’anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 della legge n. 53/2003, l’iscrizione anticipata delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all’esistenza delle seguenti condizioni:
· esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo l’organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
· disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in materia di organici;
· assenso, nell’ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte del Comune, nel quale è ubicata l’istituzione scolastica interessata, a fornire, con riguardo all’attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.
1.2 – Nuove professionalità e modalità organizzative (articolo 12)
Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche delle richieste di iscrizione, l’attuazione degli anticipi va realizzata, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte citato, in forma di sperimentazione, prevedendo anche nuove professionalità e modalità organizzative. Trattasi di misure di sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di definitività.
Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possano concretare l’esigenza di istituire nuovi profili professionali del personale scolastico e che, comunque, sono destinate ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, si dar&
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