Troppo potere al preside?

Sulla nuova figura del dirigente scolastico si registrano più critiche che consensi con alcuni giudizi un po’ troppo sommari che etichettano il capo d’istituto come preside-sceriffo o preside-sindaco.

Indubbiamente l’autonomia scolastica, per decollare effettivamente, ha bisogno di una governance efficiente ed efficace.

D’accordo, ma, di fronte ad un soggetto che dispone di ampi poteri gestionali, che spazio e che potere possono avere gli altri soggetti all’interno della scuola?

La risposta la si può trovare all’interno dell’art. 21 del ddl della Buona Scuola dove si elencano in dettaglio i contenuti delle norme delegate al Governo in materia di Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione da emanare entro 18 mesi.

Più precisamente nel secondo comma, al punto 2 della lettera f) si precisa che saranno emanate disposizioni di revisione e disciplina dell’organizzazione delle scuole che favorisca la stretta collaborazione tra gli organi di governo e tutte le sue componenti, improntata sulla distinzione tra: funzioni di indirizzo generale, da riservare al Consiglio dell’Istituzione scolastica autonoma; rafforzamento delle funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico; funzioni didattico-progettuali, da attribuire al Collegio dei docenti e alle sue articolazioni.

Tre livelli di intervento, dunque, all’interno dell’istituzione scolastica autonoma:

–       Il Consiglio d’istituto cui compete la funzione di indirizzo,

–       Il Dirigente scolastico cui compete la funzione di gestione e proposta,

–       Il Collegio dei docenti cui compete la funzione didattico-progettuale.

Può bastare per tranquillizzare i critici radicali anti-preside?