
Tra federalismo e "devolution"/2. Ma lincertezza resta
Per la verità, il comma successivo, che stabilisce le materie nelle quali le Regioni esercitano la loro potestà legislativa esclusiva, fa nascere il dubbio che per l’area professionale potrebbe ricrearsi quella sovrapposizione di competenze tra Stato e Regioni che il DDL La Loggia vorrebbe eliminare: al punto e) dell’elenco si parla infatti di “istruzione e formazione professionali” (al plurale: significa che si parla solo dell’area professionale, e non dei licei).
E riecco i dubbi: in che rapporto si pone questa competenza esclusiva delle Regioni con quella, altrettanto esclusiva, che lo Stato eserciterebbe sulle norme generali e sui livelli essenziali di questa stessa area, oltre che di quella liceale? E perché al punto b) si dice che le Regioni hanno competenza esclusiva sulla “gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”, e non si dice altrettanto per le istituzioni formative?
E’ vero che si è soltanto all’inizio di un lungo percorso (lo schema sarà sottoposto al parere delle Regioni, poi necessiterà di quattro passaggi parlamentari senza emendamenti, come tutte le riforme costituzionali), e che quindi c’è il tempo per riflettere e migliorare il testo. Ma è preoccupante che esso contenga già in partenza elementi che non vanno in direzione della piena “pari dignità” dei percorsi professionali con quelli liceali. Col rischio che fallisca l’obiettivo più ambizioso della riforma Moratti.
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