
Coronavirus: il decreto legge del 2 marzo conferma la validità dell’anno scolastico sotto i 200 giorni

È stato pubblicato nella tarda serata di ieri il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” di cui già venerdì scorso erano stati anticipati alcuni provvedimenti in un comunicato stampa di Palazzo Chigi. Per quanto riguarda le scuole coinvolte nell’emergenza con sospensione delle lezioni, come già anticipato dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, l’art. 32 conferma la validità dell’anno scolastico anche senza il raggiungimento dei 200 giorni di lezione.
La durata del servizio per i docenti in periodo di prova coinvolti nell’emergenza è ridotto in proporzione alle assenze per chiusura della scuola.
Si parla di riconoscimento dell’anzianità di servizio, lasciando intendere (ma il Ministero dovrà confermare) che per i supplenti la validità dell’anno scolastico potrebbe non richiedere i 180 giorni prescritti.
Di seguito il testo.
“Art. 32 Conservazione validità anno scolastico 2019-2020
- Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell’anzianità di servizio”.
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