Visita medica di controllo: decide il dirigente scolastico se richiederla o meno?

Domanda

Ho letto ed ascoltato pareri contrastanti per quel che concerne la visita medica di controllo (c.d. visita fiscale da disporre nei confronti del personale della scuola  assente per malattia). Alcuni ne sostengono la obbligatorietà, sempre e comunque; altri ne rimettono la decisione al dirigente scolastico che, con facoltatività, decide di volta in volta se richiederla o meno. Desidererei un suo autorevole parere in merito.

L’esperto risponde

Le visite mediche di controllo (c.d. visite  fiscali) hanno richiamato, soprattutto in questi ultimi anni, l’attenzione del legislatore che, attraverso la loro rivisitazione, ha inteso arginare o contenere il fenomeno dell’assenteismo nel pubblico impiego.

La norma che, a tutt’oggi, disciplina la erogazione delle visite fiscali, anche per il personale della scuola, è l’art. 55-septies, comma 5, del d.lgs. n. 165/01, che così recita:“Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.

La disposizione legislativa , anche in forza delle chiarificazioni svolte dal Dipartimento della Funzione Pubblica, rileva una duplice modalità applicativa : 

  1. Le visite fiscali hanno carattere obbligatorio, non solo nelle giornate lavorative che precedono o seguono le domeniche e gli altri giorni festivi, che di regola sono dedicati al riposo, ma anche in riferimento all’articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o di ferie concesse ( parere D.F.P. del 21.11.2011);
  2. Le visite fiscali, al di fuori della situazione precedente, sono rimesse, invece, alla valutazione discrezionale del dirigente; discrezionalità, tuttavia, chedeve essere esercitata valutando la  condotta del dipendente sulla base di elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico  ( circ. D.F.P. n. 10 del 2011).

Non basta.

Occorre considerare la possibile effettuazione del controllo medico-fiscale rispetto  ad ulteriori situazioni giuridiche previste dall’ordinamento. 

Il D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, oltre a fissare – ex novo –  le fasce orarie di reperibilità domiciliare, al cui rispetto sono tenuti, di norma,  i dipendenti  pubblici assenti per malattia, individua, per così dire,  alcune “categorie patologiche (patologie gravi con terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per causa di servizio, patologie sottese o connesse a stati di invalidità) i cui portatori sono esenti dal rispetto di dette fasce orarie.

A fronte di queste ultime situazioni, molti dirigenti scolastici si pongono la seguente domanda: le visite fiscali sono da disporre comunque  o rivestono carattere facoltativo? 

La risposta: non sono né obbligatorie  né facoltative; più semplicemente, sono quasi sempre inefficaci.

Vediamo perché.  

La citata circolare del D.F.P (n. 10/2011), precisa,  in proposito,  che  il dirigente – facendo  ovviamente salvi i casi di esplicita obbligatorietà – nel disporre  le visite fiscali deve “… tener conto anche delle difficoltà (…) connesse alla copertura finanziaria per l’effettuazione “ delle stesse. 

E ancora, sempre il D.F.P. , in un apposito parere ( n. 2/2010),sottolinea:

– “nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare  dell’incaricato della A.S.L. ,  lo stesso non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e all’applicazione delle relative sanzioni”;

l’introduzione in via regolamentare (D.M. n. 206/2009) di fattispecie di esenzione dalla reperibilità non può che significare la necessità di evitare una attività amministrativa ( la visita fiscale, appunto ) inefficace con il rischio di un esborso ingiustificato.  

Dalle chiarificazioni riportate, due inoppugnabili conseguenze:

  1. Le viste fiscali, richieste per dipendenti non obbligati ai rispetto delle fasce orarie di reperibilità domestica, hanno in sé un’alta probabilità  di non conseguire il controllo atteso, risultando così del tutto inefficaci;
  2. la possibile chiamata in causa del dirigente scolastico per danno erariale: avere posto in essere una condotta amministrativa non conveniente ed onerosa per la pubblica amministrazione.

Per concludere,  il dirigente scolastico, solo dopo avere analizzato la specifica e personale situazione giuridica del dipendente assente per malattia, potrà stabilire – con piena e fondata cognizione di causa –  se la visita fiscale sia obbligatoria o facoltativa, ovvero se essa sia da evitare, a motivo della presumibile improduttività del controllo.

Tutto questo, beninteso, a legislazione vigente.