Supplenza di maternità, ma quanto mi costi?

Chiarito l’incidente procedurale tra sindacati e ministero dell’istruzione sul pagamento dei supplenti in maternità (il ministero ha precisato che con la sua nota tecnica inviata al provveditore di Novara non intendeva invadere il campo di competenza sindacale, ma fornire un contributo di chiarimento per un problema irrisolto), la questione resta ancora quella di partenza: i capi d’istituto debbono pagare i congedi parentali dei supplenti come quelli dei titolari o no?
Da un anno, dopo la sottoscrizione del contratto 15 marzo 2001, nelle istituzioni scolastiche il problema del pagamento delle maternità ai supplenti è aperto a tutte le interpretazioni.
I sindacati sono convinti che quella generica dizione del testo contrattuale (vedi TuttoscuolaNEWS n. 40 del 4 marzo) valga per tutti i lavoratori della scuola, senza distinzione di posizione (ruolo o supplenza) con conseguente diritto ad identico trattamento retributivo. Dello stesso parere si è dimostrato l’Aran, ma il testo del contratto non brilla certo per chiarezza e i capi d’istituto (che rispondono personalmente di stipendi indebitamente corrisposti) vogliono certezze.
A quando l’interpretazione autentica da parte dei sindacati e dell’Aran (visto che la pensano allo stesso modo)? Le migliaia di supplenti della scuola attualmente o potenzialmente interessati ai congedi parentali e le altre migliaia di lavoratori pubblici con contratto a tempo determinato in uguali condizioni sarebbero soddisfatti, e i loro dirigenti dormirebbero sonni tranquilli.
Forse il problema però sta proprio nell’interpretazione autentica.
Non basta infatti decidere: occorre anche che la Corte dei Conti approvi, perché l’organo di controllo potrebbe eccepire su una possibile mancanza di copertura finanziaria per le maggiori spese degli stipendi dei supplenti.