Milleproroghe: supplenze per i docenti non abilitati

Abilitazione, solo abilitazione. Tra i cambiamenti più radicali operati dalla Buona Scuola c’è stato il taglio netto sui requisiti richiesti per l’accesso all’insegnamento, con previsione del possesso esclusivo dell’abilitazione.

Per il concorso: … Per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, … esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento (comma 110 della legge 107/15).

Per le supplenze: A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. (comma 107).

Un taglio netto con il passato, dunque, che aveva suscitato ricorsi e proteste, soprattutto da parte di molti docenti laureati che, in mancanza dei corsi TFA per il conseguimento dell’abilitazione, sono stati esclusi dal concorso e verranno esclusi anche dalle graduatorie di istituto per le supplenze.

Ma il decreto legge ‘milleproroghe’, varato dal Governo pochi giorni fa, ha posto rimedio in parte all’esclusione dei non abilitati.

Il decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016, pubblicato in in Gazzetta Ufficiale, all’articolo 4, comma 4, prevede infatti che “All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015,  n.  107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».

Secondo la legge 107 le graduatorie d’istituto di III fascia (non abilitati), non avrebbero dovuto avere futuro già da quest’anno, ma il ‘milleproroghe’ ne ha rinviato la soppressione per un triennio

Per i docenti non abilitati, in attesa di nuovi TFA, c’è almeno la prospettiva di lavoro come supplenti.