Maternità flessibile, domande entro il 7°mese

Le lavoratrici che intendono fruire del congedo per maternità (astensione obbligatoria) in maniera flessibile (cioè fino all’8° mese), devono presentare la domanda al dirigente scolastico entro il 7° mese di gravidanza.

Alla domanda va allegato un certificato medico che attesta lo stato di salute della lavoratrice in modo da consentire la prestazione lavorativa anche nell’8° mese di gravidanza senza danni per la salute.

Lo prevede l’Istituto nazionale per la previdenza sociale il 25 maggio scorso (n. 13279). L’ente previdenziale ha chiarito che la mancata presentazione del certificato entro il 7° mese rende impossibile l’accoglimento della domanda. La legge sulla tutela della maternità, infatti, prevede il divieto di adibire le donne al lavoro negli ultimi due mesi di gravidanza.

E dunque, il mancato perfezionamento nei termini della domanda di flessibilità, in presenza di accolgimento della stessa, esporrebbe i dirigenti scolastici a responsabilità penali (arresto fino a 6 mesi).

E’ bene precisare che il provvedimento non si applica automaticamente alla scuola, perché si tratta di un’amministrazione diversa. Ma il contenuto del messaggio reca comunque un’intepretazione autorevole della normativa, che va tenuta nel debito conto in attesa che l’Amministrazione scolastica faccia proprio il provvedimento.