Buona Scuola: Corte Costituzionale dichiara illegittime due norme

Con la sentenza 284 del 22 novembre 2016, depositata il 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di due disposizioni della legge 107/15, relative alla costruzione di scuole innovative (comma 153 della legge) e agli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia (comma 181, lett. e) punto 1.3 della legge), in quanto lesivi delle competenze regionali. La sentenza ha altresì respinto altre richieste di illegittimità dichiarandole infondate o inammissibili.

Bilancio della sentenza – Ricorrenti contro la legge 107/15 la Regione Veneto e la Regione Puglia che hanno presentato ricorsi separati, alcuni dei quali insistenti sulla stessa materia. Questioni trattate (commi impugnati): 14, di cui 2 della Regione Veneto, 10 dalla Regione Puglia e 2 da entrambe le Regioni. Pronunce della Consulta: 2 istanze accolte (entrambe della Regione Puglia), una dichiarata inammissibile (della Regione Veneto) e 11 dichiarate infondate.

Buona Scuola al sicuro:  i contenuti della sentenza– Se è vero che due dei quattordici ricorsi presentati sono andati a segno, ottenendo la sentenza di illegittimità di due commi della legge 107/15, va anche detto che la dichiarazione di infondatezza o inammissibilità degli altri dodici salva alcune norme innovative della Buona Scuola, mettendole, per il momento, al sicuro da altre incursioni. Di seguito alcuni commi salvati.

Ruoli regionali del personale docente (comma 66 della 107): la Consulta ha ritenuto legittimo l’assetto dell’organico regionale dei docenti, in quanto rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. L’effetto di tale pronuncia fa cadere implicitamente anche la richiesta di alcuni sindacati della scuola di mantenere gli organici dei docenti in ambito provinciale e delle istituzioni scolastiche.

Ambiti territoriali (commi 68 e 74): secondo la sentenza, gli ambiti territoriali riguardano l’assetto dell’organico del personale statale che è di competenza esclusiva dello Stato. La nuova ripartizione territoriale viene confermata e al suo interno confluirà, quindi, la titolarità di ogni docente.

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Merito del personale docente (comma 126): la Consulta ha respinto il ricorso della Regione Puglia che riteneva l’istituzione del fondo per la valorizzazione del merito (200 milioni annui) non consentita in via esclusiva allo Stato, in quanto l’istruzione è materia concorrente Stato-Regioni.

La sentenza ha affermato, in proposito, che “la valorizzazione del merito è un profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali” e, proprio per questo, di competenza esclusiva dello Stato.