Visite mediche di controllo per il personale scolastico: ulteriori chiarimenti dell’INPS

Ci siamo già occupati, in un nostro precedente intervento, delle visite fiscali che dal 1° settembre 2017, anche per il personale della scuola, sono diventate di esclusiva competenza dell’INPS, sottolineando, tra l’altro, un aspetto di particolare problematicità: la facoltà – rimessa alla totale discrezionalità del dirigente scolastico – di richiedere o meno la visita ambulatoriale, ove il dipendente fosse risultato comunque assente a quella domiciliare.

E, a tal proposito, abbiamo paventato il rischio, per quest’ultima facoltà, di generare una patente disparità di trattamento tra i dipendenti delle diverse Istituzioni scolastiche del Paese. Nonché – conseguenza ancor più grave – la possibilità di addivenire ad una serie di licenziamenti disciplinari ove, alle assenze dei dipendenti alle visite domiciliari, non potessero sopperire i controlli medici ambulatoriali,  unici procedimenti giuridico-sanitari atti a giustificare , interamente, tutti i  periodi di malattia fruiti.

Sicché,  abbiamo così colto con piacere la correzione in itinere posta in atto dall’INPS, con due appositi messaggi: il n. 3384 del  31 agosto 2017 e il n. 4282 del 31 ottobre 2017.

In primis, l’Istituto precisa: “… il medico ( fiscale) deve sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale (…), sia qualora la visita medica stata richiesta dal datore di lavoro pubblico sia se disposta d’ufficio dall’istituto (…) Alla luce dell’attuale normativa che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva in materia”. 

Inoltre  viene ribadita, con un limite preciso,  la competenza del datore di lavoro pubblico a valutare l’assenza del dipendente alla visita domiciliare, ovvero  “… è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza dal domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al pubblici impiego ”.

Invece, nel “… caso in cui il dipendente adduca giustificazioni e documentazioni  di carattere medico , (…)  un ufficio  amministrativo di una P.A. non può esaminare e valutare ( per stabilire, ad esempio, se sulla base della documentazione sanitaria prodotta dal lavoratore il recarsi al pronto soccorso o dal medico curante siano motivi che giustificano l’allontanamento dal domicilio senza preavviso”.  

Il vaglio della sussistenza o meno di giustificazioni sanitarie concernenti l’assenza del lavoratore alla visita domiciliare rientra nella sola attribuzione dell’Inps, che ne chiederà conto al dipendente durante l’effettuazione della visita domiciliare. Le  conseguenti risultanze, qualora abbiano esclusivo rilievo sanitario, saranno trasmesse al datore di lavoro pubblico – in attesa degli appositi applicativi informatici –  tramite lo stesso dipendente, senza che via sia alcun riferimento allo stato di salute del dipendente stesso.

Riteniamo di poter concludere questa nostra nota, richiamando un famoso detto manzoniano: adelante, Pedro, con jucio!

Come dire, il dirigente scolastico può certamente chiedere, in tema,  le giustificazioni del caso, esercitando, però, l’attenzione dovuta per non violare prerogative altrui e, al contempo, avendo ben presente i limiti della propria potestà di  controllo.