Visite mediche di controllo per il personale scolastico: cosa è cambiato da settembre?

Domanda

Da alcuni anni, pur essendo un assistente amministrativo di ruolo, sostituisco il DSGA di un Istituto di 2° grado. Ho letto diversi articoli in merito alle nuove visite fiscali che, dallo scorso 1° settembre interessano anche il mondo della scuola. Mi  piacerebbe saperne di più, in modo  organico e puntale”.

L’esperto risponde

Dal 1° settembre scorso le visite fiscali o, più correttamente, le visite mediche di controllo dei  dipendenti delle Pubbliche amministrazioni “privatizzate”, quindi anche di tutto il personale scolastico, sono effettuate solo ed unicamente dall’INPS e non più dalle AUSL secondo  le rispettive competenze  territoriali.

Il cambiamento è stato introdotto dal d.lgs. n. 75/2017 che ha modificato, sostanzialmente, l’art. 55-septies, del d.lgs. 165/2001.

In attuazione della nuova norma legislativa, l’INPS ha emanato una apposita nota (n. 3265 del 9.08.2017) intesa a comunicare le prime modalità applicative. A questa, faranno seguito ulteriori notazioni al fine di porre in atto un sistema di controllo organico e funzionale.      

Di seguito, le novità di maggior rilievo.

  1. Il primo elemento di rilievo chiama in causa il personale Ata che opera nelle segreterie scolastiche. E’ questo personale, infatti , che da subito dovrà appropriarsi delle condizioni d’uso dello specifico portale INPS ( c.d. Polo unico ),  per attivare e disporre correttamente, dall’inizio del prossimo anno scolastico, le visite mediche di controllo. A tal fine, va menzionato un particolare non trascurabile: all’INPS non è più demandata alcuna effettiva attività di trasmissione delle certificazioni sanitarie; esse saranno rese disponibili a richiesta delle amministrazioni interessate.
  1. l’INPS, inoltre, è deputato ad effettuare, oltre alle visite di controllo richieste dalle singole istituzioni scolastiche, anche visite d’ufficio, volute, queste ultime, dal legislatore per contrastare il fenomeno dell’assenteismo. Gli esiti del controllo, tanto delle visite richieste che d’ufficio,quali la conferma o meno della prognosi, nonché i casi di assenza dal domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale, saranno comunicati alle scuole di servizio  dei dipendenti interessati.

La valutazione delle eventuali giustificazioni addotte dai dipendenti assenti dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità rientra, però, nella esclusiva competenza delle Istituzioni scolastiche e, per esse, dei dirigenti scolastici preposti.      

Inoltre, è da tener presente che le visite d’ufficio disposte ex se dall’INPS  non sono da confondere con quelle che il dirigente deve obbligatoriamente disporre allorquando  le assenze di verificano “ … nelle giornate precedenti o successive quelle non lavorative” ( art. 55-septies, comma 5, d.lgs. 165/01).

  1. L’INPS, pur titolare di una competenza esclusiva in tema di visite mediche di controllo, chiarisce di non poter comunque procedere ad effettuare dette visite nei casi di malattie derivanti da infortuni sul lavoro e/o  da malattie professionali. Di più. Nella  ipotesi in cui il medico fiscale – durante il controllo domiciliare – dovesse rendersi conto che la visita sottende un’ istruttoria volta al riconoscimento dell’ infortunio sul lavoro,dovrà immediatamente interrompere la visita in atto e redigere  un verbale per evidenziare la circostanza.

Tutto ciò – prosegue la nota – in attesa di eventuali e diverse disposizioni in merito da parte dei Ministeri interessati.

  1. Nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita medica, o per qualsiasi altro motivo, dovrà darne preventiva comunicazione alla Istituzione scolastica di servizio, la quale, a sua volta, dovrà darne apposita comunicazione allo stesso Ente previdenziale.
  2. Le fasce orarie di reperibilità domiciliare del personale della scuola –  al momento – sono ancora quelle fissate dal  M. 18 dicembre 2009, n. 206, ovvero dalle 9,00 alle 13,00 e dalle  15,00  alle  18,00 di tutti i giorni compresi quelli festivi . Tutto ciò  in attesa che i Ministeri preposti procedano – tramite un apposito Decreto – a definire le nuove fasce orarie di reperibilità, uniche per i dipendenti pubblici e privati, oltre a disporre le modalità di svolgimento di più visite fiscali per un medesimo evento di malattia.
  1. Un aspetto di particolare importanza che, tuttavia, nella nota INPS non pare assumere  il giusto rilievo, è il seguente: il datore di lavoro pubblico ( per la scuola, il dirigente scolastico ) nel richiedere la visita medica di controllo deve specificare – ove il dipendente risulti assente dal proprio domicilio – se si debba  o meno effettuare la visita ambulatoriale.

L’una o l’altra  scelta importano conseguenze  del tutto diverse sul lavoratore e, ambedue, di non poco conto.

Vediamo perché.

Nella ipotesi,  in cui a seguito dell’assenza del lavoratore dal proprio domicilio senza validi motivi , non si sia potuta effettuare la visita medica ambulatoriale in quanto non richiesta, è possibile che l’Amministrazione ritenga ingiustificata l’assenza per l’intero periodo di malattia e  proceda – ex art. 55, comma 1, lett. b, d.lgs. 165/01 – al licenziamento disciplinare.

Per contro, nella ipotesi in cui a seguito della assenza del lavoratore dal proprio domicilio senza validi motivi, si sia potuta comunque svolgere la visita ambulatoriale,  con piena conferma della  prognosi disposta dal medico curante, l’Amministrazione non potrà che ritenere giustificato tutto il periodo di malattia. Al massimo, potrà dare applicazione al disposto dell’art.5, comma 14, della legge n. 863/1983, ovvero opererà la decurtazione  del  “… trattamento economico per l’intero periodo sino a 10 giorni” e, comunque, fino al giorno antecedente lo svolgimento della visita ambulatoriale.

Una situazione, quella evidenziata, che non può essere lasciata, di certo, alle singole determinazioni  dei dirigenti scolastici, a motivo:

– della disparità di trattamento che andrebbe a crearsi tra i dipendenti delle diverse Istituzioni scolastiche del Paese;

– del conseguente contenzioso seriale che, sicuramente, verrebbe attivato da tutti i soggetti interessati.

Dunque, sarebbe più che auspicabile un sollecito intervento del MIUR o del Dipartimento della Funzione Pubblica, inteso a indicare , a tutti i dirigenti scolastici, la medesima opzione. 

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