Violenza nelle scuole: chiarimenti sulle procedure

In tutti i casi in cui si dovessero verificare nella scuola atti di violenza “siano gli stessi ascrivibili a docenti, ad alunni o a genitori e parenti di questi ultimi“, il Ministero della publica istruzione si dovrà costituire parte civile tramite le sedi dell’Avvocatura dello Stato competenti per territorio.

E’ questo il senso di un secca nota del Gabinetto, d’ordine del Ministro Fioroni, inviata ai direttori generali degli uffici scolastici regionali, ai dirigenti degli uffici provinciali, ai dirigenti scolastici e alla avvocatura generale dello Stato.

La nota è stata inviata “poiché in alcuni casi si sono evidenziate incertezze da parte degli uffici periferici di questa amministrazione sulla procedura da seguire“. Le vigenti disposizioni (legge n. 3/1991) prevedono peraltro, ricorda la stessa nota, che la costituzione di parte civile deve essere autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che la relativa richiesta “è di competenza esclusiva dell’Amministrazione centrale, e non può essere avanzata dai titolari degli organi periferici“.

In presenza di episodi che configurano ipotesi penalmente rilevanti, dovrà essere data immediata informativa sia alle Procure della Repubblica che alle Procure regionali della Corte dei Conti.