Vietato tornare a casa da soli ai minori di 14 anni? Presidi chiedono di cambiare la legge

Tuo figlio ha meno di 14 anni? Non può tornare a casa da solo. È di qualche giorno fa la notizia che sta sollevando non poche polemiche di una circolare che sta girando in molte scuole italiane che vieterebbe ai ragazzi che ancora non hanno compiuto il 14esimo anno di età di tornare a casa da soli. Le famiglie sono sul piede di guerra, i dirigenti non vogliono assumersi alcuna responsabilità. Ma non tutti i presidi la pensano come quelli che hanno inviato la circolare, anzi. Tanti altri, secondo quanto riportato da Repubblica.it, chiedono in un documento di riscrivere quella legge che sarebbe stata presa un po’ troppo alla lettera. La questione è approdata persino su Change.org con una petizione diretta al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che ha già raccolto quasi 37mila firme: “Bambini autonomi o abbandono di minore?”.

«Abbiamo scritto una lettera aperta al Parlamento e al governo – spiega su Repubblica.it Rosa Maria Lauricella, preside dell’Istituto comprensivo Giovan Battista Valente di Roma, tra i promotori dell’iniziativa dei dirigenti scolastici – L’unica soluzione è che si riscriva una norma di legge che, nell’interpretazione data da diverse sentenze, ci allontana dall’Europa. Se succede qualcosa a un alunno delle medie mentre torna a casa da solo, oggi rischiamo una condanna da sei mesi a cinque anni». Di seguito riportiamo il testo della lettera aperta dei presidi che in queste ore sta circolando sui social.

La lettera aperta

«I DIRIGENTI scolastici degli Istituti Comprensivi dell’ambito 3 di Roma sottolineano la necessità di fare chiarezza e apportare modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di vigilanza sugli studenti durante l’uscita da scuola. Da circa 20 anni infatti,il suddetto Testo Unico dà adito a fraintendimenti di vario tipo in materia di vigilanza attestando l’esistenza di un vuoto legislativo.

Fermo restando il principio giuridico secondo cui l’obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di altri soggetti legittimati,visto che per il dirigente scolastico, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell’ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un regolamento di istituto dall’organo collegiale competente, il consiglio d’istituto, previsto dall’articolo 10, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994; il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2006-2009 all’articolo 29, comma 5 indica quali obblighi ha il docente: «Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi»;

il CCNL 2006-09 alla Tabella A dei profili ATA, per l’area A prevede che il personale “… è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”;

la Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: “L’Istituto d’istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate”;

la giurisprudenza successivamente non sempre è stata uniforme nel giudizio, lasciando aperti spazi di rischio per i dirigenti scolastici, i docenti e il personale scolastico che, secondo una interpretazione rigida, dovrebbero obbligare i genitori a riprendere i figli da scuola fino al raggiungimento della maggiore età
tenuto conto che il grado di vigilanza esercitata da parte del docente va commisurata all’età, al livello di maturazione raggiunto dai minori e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita;

visto che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi, impliciti o formali, impartiti dalla famiglia ove esse non assicurino l’incolumità dello studente al momento della riconsegna;

gli stessi dirigenti scolastici chiedono a gran voce di colmare questo vuoto legislativo, questa “zona grigia” che preoccupa dirigenti, docenti e genitori accomunati dalla difficoltà di  scegliere se applicare la norma in modo letterale o se favorire il diritto del minore alla graduale acquisizione della propria autonomia. Il problema è molto urgente e riguarda tutte le scuole d’Italia da Aosta a Trapani, da Roma a Trento, considerato anche che nel resto d’Europa il 90 % degli studenti torna a casa da solo»,

firmato: I Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi dell’ambito 3 di Roma