L’art. 23 della nuova legge sul lavoro, approvata in via definitiva dalla Camera, prevede, tra l’altro, che tutte le amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche comprese, comunichino alla Funzione pubblica i nominativi dei dipendenti che fruiscono di permessi (di norma tre giorni al mese) per assistere familiari in situazione di gravità di handicap, secondo quanto previsto dall’art. 33 della legge 104/1992.
Oltre al nominativo del dipendente, dovrà essere comunicato anche quello del familiare assistito, comprensivo dei dati sulla residenza e, se questi è eventualmente dipendente da una amministrazione pubblica, anche la denominazione di quest’ultima (i lavoratori con handicap hanno, a loro volta, diritto a permessi a causa della loro disabilità).
Nel comunicare i dati del familiare, il dipendente dovrà ovviamente precisare anche il grado di parentela, e, se riferito a figli, la specificazione dell’età di questi ultimi, se maggiore o inferiore ai tre anni.
Infine dovrà anche essere comunicata esattamente la quantità (in ore e giorni) dei permessi complessivamente goduti nell’anno precedente e per ciascun mese.
Come si può intuire, questa banca dati, oltre a dar conto puntualmente della dimensione del fenomeno dei permessi per handicap (tendenze, localizzazioni, ecc.), può consentire l’incrocio di dati e rilevare eventuali abusi dei dipendenti.
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