Tuttoscuola: Il Cantiere della didattica

Tutte le deroghe al tetto del 30%

La circolare ministeriale n. 2 del 2010 (Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana) elenca con precisione tutte le “motivate deroghe” che i Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali possono consentire. I casi contemplati sono cinque:

– alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana;
– risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere fattivamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
– consolidate esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni trascorsi ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
– ragioni di continuità didattica di classi già composte nell’anno trascorso, come puòaccadere nel caso degli istituti comprensivi;
– stati di necessità provocati dall’oggettiva assenza di soluzioni alternative.

Una nota specifica inoltre che “in casi estremi e limitati, quali quelli di particolari situazioni in cui potrebbero versare alcune istituzioni scolastiche, il Direttore dell’USR potrà peraltro tenere in considerazione non solo il dato linguistico, ma anche quello culturale degli allievi con cittadinanza non italiana, al fine di evitare il rischio di creare di fatto scuole monoetniche“. La C.M. parla di “scuole”, ma forse si deve intendere “classi” monoetniche. Per esempio formate da allievi che magari parlano già tutti l’italiano, ma che sono tutti cinesi, o albanesi o di altra nazionalità di provenienza.

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