TFA Sostegno: non vale la legge Brunetta. Ministra Messa aumenta i posti

Dopo la pubblicazione del decreto legge 44/2021 che all’art. 10 (voluto espressamente dal ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta) ha introdotto nuove regole per semplificare e ridurre i tempi dei concorsi pubblici, molti si sono chiesti se le nuove disposizioni che obbligano i concorsi non ancora banditi a selezionare l’ammissione agli scritti mediante la valutazione dei titoli di accesso debba essere applicata anche alle procedure per il TFA sostegno, visto che il bando non è stato ancora pubblicato.

L’art. 10 non può riguardare la selezione per accedere alle procedure per il TFA Sostegno, in quanto l’intero dispositivo dell’art. 10 riguarda soltanto i concorsi per il reclutamento, ma non le prove per la specializzazione, obiettivo conclusivo del TFA.  

Fin dal suo incipit l’art. 10 è chiaro sulla natura del provvedimento: “Al fine di ridurre i tempi di  reclutamento del  personale, ecc. Il termine “reclutamento” è ripetuto quattro volte all’interno dell’art. 10, mentre ovviamente di corsi di specializzazione non si fa mai menzione.

Escluso, pertanto, l’impiego della valutazione dei titoli di accesso e confermata implicitamente la consueta prova preselettiva, costituita da un test preliminare composto da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta tra cui una soltanto esatta, è ora quanto mai urgente procedere, da parte della ministra dell’università Maria Cristina Messa, alla pubblicazione del decreto dei bandi degli atenei per avviare le procedure selettive del VI ciclo del TFA Sostegno.

È dell’ultima ora la notizia secondo cui la ministra Messa avrebbe deciso di portare a 22 mila i poco più di 6 mila posti previsti, come da tempo richiesto anche da Tuttoscuola,

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