TFA Sostegno, per accedere non sono richiesti i 24 CFU né l’abilitazione. Domande e risposte del MUR

TFA Sostegno: il Ministero dell’università e della ricerca, con una nota del Coordinatore dei corsi di specializzazione sul sostegno, in risposta a numerose richieste di chiarimenti, ha reso noto fra l’altro agli Atenei che i requisiti per l’accesso al IX ciclo del TFA sono cambiati per effetto del DL 19/2024, che detta disposizioni per l’attuazione del PNRR.

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Infatti, l’articolo 14 comma 3 del citato decreto legge, intervenendo sui requisiti di accesso ai percorsi di formazione iniziale, precisa che si accede ai percorsi di specializzazione sul sostegno con i titoli di studio previsti dall’articolo 5 commi 1 e 2 del D.lvo 59/2017, come modificati dal decreto legge 36/2022. In sostanza, si può accedere ai percorsi di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di I e II grado col solo possesso delle lauree (o diplomi, nel caso degli ITP) che danno attualmente accesso ai concorsi, senza bisogno dei 24 CFU previsti dalla normativa precedente il DL 19/2024, né dell’abilitazione. Di seguito le domande e le risposte del MUR sul TFA Sostegno.

1) Vista la modifica delle classi di concorso del 22/12/2023 decreto n. 255 i candidati possono iscriversi ad entrambi i gradi di scuola con i nuovi requisiti?

I candidati, in relazione alle classi accorpate di cui al decreto interministeriale del 22 dicembre 2023, n. 255, devono scegliere se iscriversi al TFA per la scuola secondaria di primo grado o a quello per la scuola secondaria di secondo grado.

2) I candidati che accedono al concorso in base al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 59 del 13/04/2017 (riservatari 3 anni su 5) nel caso in cui non rientrino nei posti previsti dalla riserva del 35% hanno diritto ad essere inseriti nuovamente nel concorso per accedere alle prove scritte e orali?

I candidati che non rientrino nella riserva possono accedere alle prove “comuni” di cui all’art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 settembre 2011, fermo restando che la graduatoria dei riservatari deve essere chiusa al momento dell’espletamento delle prove scritte (in analogia con quanto previsto dall’art. 2, comma 08, del decreto-legge 22/2020, convertito dalla legge
41/2020 nonché dall’art. 4, comma 3-bis del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92).

3) Per l’ammissione al concorso ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59 del 13/04/2017 per accedere al concorso a cattedra è necessario possedere oltre alla laurea l’abilitazione. Nel decreto è prevista la possibilità di essere ammessi al concorso, fino al 31/12/2024 anche con il possesso dei 24 CFU purché conseguiti entro il 31/10/2022. I 24 CFU sono da considerarsi requisito necessario quale titolo di accesso anche per il concorso del IX Ciclo del sostegno?

No (cfr. art. 14 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19).

4) Il diploma triennale per la scuola dell’infanzia ad oggi ancora titolo abilitante, nonché requisito valido di accesso per i concorsi della scuola dell’infanzia, si può considerare come titolo valido anche per l’accesso al IX ciclo sostegno?

Sentito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si ritiene di poter rispondere in senso affermativo.

5) Gli anni di insegnamento dichiarati come titoli di accesso per il concorso (3 anni su 5 o 3 anni su 10) devono essere considerati anche come titoli valutabili ai fini della graduatoria? La tabella A del decreto interministeriale del 29 marzo 2024 n. 549 stabilisce che il titolo di studio utilizzato per l’accesso non può essere valutato come titolo valutabile, il servizio è da considerare inì analogia?

La tabella A è stata predisposta per la graduatoria relativa alla riserva dei posti. Per quanto riguarda la graduatoria generale, la valutazione dei titoli avviene ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del decreto ministeriale 30 settembre 2011.

6) Ai sensi della nota MUR n. 17285 del 14 luglio 2022 la percentuale di assenze consentite per le ore di ciascun insegnamento era stata ampliata dal 20% al 25%. E tale flessibilità (25%) è applicata anche alle ore di assenza ai laboratori e tirocinio indiretto. Nel Decreto di quest’anno (Art. 3 comma 2) si parla di erogazione telematica limitata al 20% solo per gli insegnamenti. Si deve intendere che la nota dell’anno scorso non ha più valore?

La nota MUR del 14 luglio 2022 era motivata dalla persistenza di misure anti-contagio e lo scorso anno – in occasione delle risposte fornite alla S.V. con nota del 9 giugno 2023, prot. 10328 – il medesimo orientamento è stato confermato in relazione alle modifiche legislative intervenute in materia, che hanno determinato l’adozione posticipata rispetto al solito dei decreti di autorizzazione e di riserva dei posti. In riferimento all’a.a. 2023/2024, invece, occorre fare riferimento a quanto previsto dal comma 4, art. 3 del
decreto ministeriale 92/2019.

7) In merito all’art. 2, comma 1 Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 – relativo all’accesso diretto al corso dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (i cosiddetti “riservatari 3 su 5”) – si chiedono i seguenti chiarimenti:

a) I “riservatari 3 su 5” pagano la quota di partecipazione per l’accesso alla selezione?

Sì, corretto.

b) Nel calcolare il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo bisogna escludere la quota di riserva? Es.: se ho 100 posti su un grado/ordine, con una conseguente riserva di 35 posti, il doppio dei posti è 130 (65+65)?

Sì, corretto.

c) Qualora su un grado/ordine di scuola ci sia un numero di domande di “riservatari 3 su 5” inferiore alla quota di riserva, i posti residui della quota di riserva vanno ad integrare la quota restante? E come si calcola in questo caso il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo?

Il numero residuo della quota di riserva si aggiunge al calcolo di cui alla lett. b)

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