TAR: ammessi al TFA anche due bocciati al test preselettivo

Il quotidiano giuridico politico economico online LeggiOggi.it riferisce in modo analitico il contenuto di una sentenza del TAR del Lazio, che ha accolto il ricorso presentato da due candidate al conseguimento dell’abilitazione dell’insegnamento di scienze matematiche nella scuola media (classe A059) che non avevano superato il test preselettivo di luglio dell’anno scorso e che invece, sempre grazie a una precedente sentenza Tar, erano riuscite, in via cautelare, a partecipare agli scritti successivi, superati con successo.

Le due ricorrenti, scrive LeggiOggi, “nonostante non abbiano conseguito il voto minimo ai test di preselezione necessario per accedere alla prova scritta di ammissione al tirocinio formativo, hanno ritenuto d’avere diritto lo stesso di parteciparvi, essendo insegnanti precarie da numerosi anni in servizio nelle scuole pubbliche, e avevano perciò presentato congiuntamente il ricorso istanza cautelare di ammissione alla prova scritta”.

Ora le due aspiranti possono proseguire nel loro percorso abilitante e, grazie alla sentenza del Tar del Lazio (sezione terza bis, pubblicata il 5 marzo scorso col numero 2360), potrebbero anche conseguire l’abilitazione, pur non essendo state promosse nei test iniziali.

I giudici hanno spiegato la loro decisione sulla base del fatto che superare la prova scritta, anche se successiva alla preselezione, rappresenta di per sé un giudizio idoneo ad assorbire il punteggio insufficiente ottenuto nei test della preselezione.

Le controversie per le due candidate, tuttavia, non sono terminate qui, proseguono i giudici della sezione. “Nell’eventualità in cui, infatti, l’immatricolazione al tirocinio sia avvenuta con riserva, come solitamente succede quando c’è un provvedimento cautelare della magistratura amministrativa, le eventuali determinazioni dell’amministrazione devono essere impugnate con altro ricorso”.

In quotidiano giuridico, notando che, “almeno per ora  è difficile stabilire se sia legittimo o meno prevedere un filtro preliminare alla partecipazione degli insegnanti a un corso abilitante, a sua volta strutturato su una prova scritta e da una prova orale di accesso, da una serie ulteriore di attività di studio e tirocinio e da un esame finale”, conclude che l’intera vicenda merita una approfondita riflessione sulla “manifesta inadeguatezza della preselezione a definire chi siano gli insegnanti in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso, visto che coloro che non hanno superato lo sbarramento del test preselettivo, agli scritti hanno poi ottenuto esiti positivi”.