Supplenti e maternità: in attesa di interpretazione autentica decide Viale Trastevere

Nell’ultima puntata della storia infinita della retribuzione del personale scolastico supplente in maternità arriva il parere dell’Avvocatura dello Stato: in attesa che l’Aran e i sindacati diano interpretazione autentica della norma, il Ministero può decidere che i supplenti in congedo non hanno diritto ad una retribuzione uguale a quella dei titolari di ruolo.
La questione riguarda l’applicazione dell’art. 11 del contratto 2000-01, che prevede retribuzioni favorevoli spettanti al personale assente dal servizio per maternità. L’incertezza della norma aveva provocato nei mesi scorsi questo interrogativo: il trattamento favorevole si può estendere anche al personale supplente? Secondo il ministero no, secondo i sindacati sì.
L’Avvocatura distrettuale dell’Emilia Romagna il 28 maggio scorso, rispondendo ad una richiesta (Applicazione dell’art. 11 CCNL 2001 al personale a tempo determinato ) di un dirigente scolastico che aveva proprio fatto riferimento a quelle contrastanti posizioni assunte, dà ragione al ministero circa l’intervento del 24 gennaio scorso (vedi TuttoscuolaNEWS n. 40 del 4 marzo), quando, rispondendo al provveditorato di Novara, aveva convenuto sulla differenziazione dello stipendio da corrispondere a personale di ruolo e non di ruolo.
Nell’occasione i sindacati avevano diffidato il ministero dall’intervenire su una materia contrattuale e avevano nel contempo sostenuto una loro interpretazione sull’uguaglianza di trattamento, richiamando un parere già espresso dall’Aran su situazioni analoghe dei dipendenti del comparto Enti locali.
L’Avvocatura dello Stato precisa che, ferma restando l’interpretazione autentica dei contratti da parte di Aran e sindacati (che sulla materia ancora non c’è stata), l’Amministrazione scolastica ha potere di indirizzo interpretativo per uniformare la gestione del personale, e che il richiamo a situazioni analoghe riferite ad altri comparti è improprio e non sostanziale.
La posizione del MIUR, che giustifica stipendi inferiori ai supplenti, è quindi secondo la nota dell’Avvocatura distrettuale dell’Emilia Romagna pertinente e impegna i dirigenti scolastici a pagare ai supplenti stipendi più bassi durante i congedi parentali.