Sui poteri del dirigente scomodata a sproposito la Costituzione

Nei primi sei articoli del Ddl C. 2994 approvati con emendamenti dalla Commissione Cultura della Camera (pressoché interamente su proposta dell’on. Maria Coscia del PD) il focus è sulla revisione del ruolo del dirigente scolastico che, sostanzialmente, rispetto alla iniziale versione, deve condividere le sue decisioni con gli organi collegiali d’istituto. Come richiedevano i sindacati tra i principali motivi dello sciopero del 5 maggio.

Ma è l’articolo 7 (Competenze del dirigente scolastico) lo snodo decisivo sui poteri che non piacciono a molti.

Nel vecchio testo dell’art. 7 è previsto che sia il dirigente scolastico a conferire direttamente l’incarico ai docenti iscritti negli albi territoriali, secondo criteri pubblici.

Proprio su quel potere di chiamata si sono concentrate (e si concentrano tuttora) le critiche, fino ad arrivare a scomodare la Costituzione che, tesi diffusa, sarebbe violata. Dove? Come?

È stato scritto e dichiarato che nei posti pubblici la Costituzione non consente la chiamata da parte di chicchessia. È vero, ma la nostra Carta, all’art. 97, 4° c., dispone che “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. 

I docenti iscritti agli albi regionali il concorso l’hanno già superato (non tutti, ma questo è un altro discorso). La Costituzione è già stata, quindi, rispettata; per gli iscritti agli albi l’immissione in ruolo (svuotamento GAE e vincitori del concorso) è conseguente. L’incarico da parte del dirigente riguarda piuttosto la sede di servizio a cui il docente viene assegnato.

La rivoluzione (secondo noi di difficile applicazione) sta nel prevedere che non sia il docente interessato a scegliere (la sede), quanto, invece, ad essere scelto. Non sceglie: è scelto.

Su quale base conoscitiva il dirigente potrà scegliere dagli albi e quale dirigente ha diritto prioritario di scelta non è del tutto chiaro.

Ma per favore lasciamo stare la Costituzione.

Caso mai si può osservare che la Costituzione allo stesso art. 97, c. 3°, sembra legittimare la nuova norma sul dirigente scolastico, prevedendo che “Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”.