Sperimentazione del 2° ciclo/2. Una ‘fretta’ non giustificata

Il Miur sostiene nella lettera che i passaggi normativi propedeutici sono esclusivamente quelli previsti dal comma 1 dell’art. 27 (tabelle di confluenza dei titoli e di corrispondenza dei percorsi, incremento della quota dei piani di studio rimessa alla competenza delle istituzioni scolastiche) omettendo di pronunciarsi sull’adempimento fondamentale per l’avvio della riforma costituito dalla revisione delle classi di abilitazioni, senza la quale il progetto non avrebbe l’indicatore per l’individuazione dei docenti cui affidare l’insegnamento delle discipline innovative che dovrebbero caratterizzare l’innovazione.
La lettera non offre elementi di conoscenza sulla tipologia delle istituzioni scolastiche che “si sono proposte per l’attuazione di percorsi di studio coerenti con le nuove previsioni ordinamentali dei licei e in grado di rispondere ai bisogni formativi emergenti, anche se riferiti a contesti territoriali specifici” e sui contenuti del parere, richiamato nelle premesse del decreto, espresso nella seduta del 15 settembre 2006 dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che a quanto sembra si sarebbe pronunciato su una questione diversa (licei tecnologici) da quella definita con il decreto del 31 gennaio 2006.