Si possono esporre gli esiti degli scrutini? Il Garante dice sì.

Dopo un breve periodo di oscuramento, gli esiti degli esami quest’anno diventano nuovamente pubblici, come ha precisato il Miur nelle sue recenti disposizioni in materia.

Peraltro la pubblicità degli esiti degli esami (esposizione del voto conseguito) è prevista dal Codice per il trattamento dei dati personali che all’articolo 96 dispone che “restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto“.

Ok, dunque, per l’esposizione all’albo della scuola degli esiti degli esami, ma possono anche essere pubblicati gli esiti (con voto) degli scrutini finali delle classi intermedie?

Il Garante della privacy ne ha più volte ribadito la legittimità con varie pronunce di cui si riportano di seguito alcuni stralci.

Certo che la pubblicità degli esiti scolastici è invece la regola in generale: non può infatti dimenticarsi che vi sono essenziali esigenze di controllo sociale e professionale che dipendono proprio dalle conoscibilità delle valutazioni finali“.

Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono ‘nascondere’ la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini“.

Dal 1997 il Garante si sforza, anche con comunicati stampa, di ricordare che i risultati degli scrutini – che non sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a speciali tutele – devono essere al contrario pubblicati anche dopo l’avvento della normativa sulla privacy, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e rispondendo a principi di trasparenza“.