Si consolida la giurisprudenza relativa al riconoscimento delle abilitazioni sul sostegno conseguite all’estero

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All’inizio dell’a.s. 2020-2021, le graduatorie provinciali hanno registrato un consistente aumento del numero di candidati abilitati all’estero e inseriti con riserva nei relativi elenchi di I fascia.  Ad esempio, nelle graduatorie provinciali di Trapani e di Reggio Calabria, la metà dei docenti di sostegno risulta aver conseguito la specializzazione in Spagna o Romania.

E’ l’effetto del consolidamento di una giurisprudenza sempre più propensa a riconoscere i titoli di abilitazione conseguiti in altri paesi europei.
Il punto di partenza è il D.lgs 11/2007 n.206, il quale recepisce la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in Stati membri dell’Unione europea. Il 6 marzo 2014 è seguito anche un decreto di riconoscimento della qualifica professionale acquisita in un Paese non appartenente all’Unione Europea. Si tratta del provvedimento che ha riguardato la cittadina romena, Angela Cojocaru, che si è vista riconoscere le qualifiche professionali ottenute nella Repubblica di Moldavia, quali abilitanti all’esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Sulla scorta di questa evoluzione normativa, nell’ultimo anno è stato un proliferare di decreti di riconoscimento.   

Tra il maggio e il luglio 2020, il TAR del Lazio ha emanato alcune sentenze molto significative. In base alle sentenze n.5316/2020 del 20/05/2020 e n. 7616/2020 del 02/07/2020, nel procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno, conseguita in uno stato membro dell’Unione Europea (nel caso di specie, in Romania), non è rilevante l’analisi del livello di integrazione tra i due Paesi nell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno, mentre assume rilievo la valutazione delle competenze complessivamente conseguite nel percorso di studi sostenuto. In maniera complementare.

Con diverse sentenze, il TAR del Lazio ha quindi affermato che le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. Tale principio lo si ritrova applicato alla sentenza n. 7792/2020 del 07/07/2020, con la quale si aggiunge inoltre che per il Ministero dell’Istruzione non risulta possibile effettuare valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite in un altro Paese e che pertanto i titoli.

Con sentenza n.4899/2021, sempre il TAR del Lazio ha quindi annullato i provvedimenti del Miur con i quali erano state respinte le istanze di riconoscimento delle abilitazioni conseguite in Romania e ha annullato i provvedimenti degli Uffici Scolastici Regionali che avevano escluso dal concorso straordinario 2018 i ricorrenti abilitati in Romania. 
Sulla medesima lunghezza d’onda alcune sentenze del Consiglio di Stato. Particolarmente significativa la n. 6536/2020 del 05/10/2020, secondo cui le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l’autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata, devono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell’interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente. La sentenza conclude affermando che tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all’esperienza acquisita dall’interessato nel settore indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo.

Il consolidamento di questa giurisprudenza ha effetti anche sull’offerta formativa relativa ai corsi di abilitazione sul sostegno. Non solo mediante agenzie che, a vario e titolo, consentono di recarsi all’estero per seguire i percorsi di formazione.

La grande novità che si sta registrando è la possibilità, accordata ad alcune Università europee, di poter svolgere i corsi sul sostegno direttamente in Italia, aprendo tale possibilità anche a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea triennale.

Ad oggi, questa nuova formula è possibile presso sedi autorizzate in Campania, ad Aversa, Salerno, Angri e Napoli. Sedi invece in corso di autorizzazione a Casoria, Frattamaggiore, Pozzuoli, Sant’Antimo, Reggio Calabria, Roma e Caserta e in molte altre località.
Per maggiori informazioni sulle procedure per conseguire l’abilitazione con una Università estera direttamente in Italia è possibile contattare il numero verde 800 719 719 oppure scrivere a info@abilitatialsostegno.it

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