Scuola media: il Miur chiarisce i problemi delle lingue straniere

In concomitanza con il contratto integrativo sulle utilizzazioni del personale per il prossimo anno scolastico è in uscita una circolare del ministero dell’istruzione sull’insegnamento delle lingue straniere nel primo anno di corso della nuova scuola media riformata.
La riforma ha introdotto infatti per tutte le classi l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria, generalizzando per tutti un insegnamento che fino ad oggi, grazie alla sperimentazione del bilinguismo, era stato riservato a circa un quarto degli studenti. Inoltre nella scuola media risultava attivato con il progetto lingua 2000 l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria, non curriculare e facoltativo, che ha registrato buoni esiti formativi presentando innovazioni significative: gruppi di livello degli alunni, limite numerico, nuovi criteri di selezione del personale docente,etc.
Per le due lingue straniere che dovranno pertanto essere insegnate in tutte le prime classi della nuova scuola media erano attese ulteriori disposizioni e chiarimenti dopo quelli sommari delle prime circolari ministeriali.
Il ministero con la circolare in corso di perfezionamento precisa che l’orario complessivo dei due insegnamenti deve essere di quattro ore settimanali (le scuole decideranno se ripartire esattamente a metà tale orario).
In considerazione del fatto che le cattedre di lingua straniera già funzionanti e confermate per il prossimo anno sono di tre ore per classe, l’ora eccedente viene utilizzata negli insegnamenti opzionali.
Per coprire le seconde cattedre di lingua straniera nelle classi non a bilinguismo, il Miur, d’intesa con le organizzazioni sindacali, ha previsto che i dirigenti possano utilizzare gli stessi docenti per il doppio insegnamento, applicando le norme dell’articolo 6 del contratto sulle utilizzazioni.
Sui posti che rimarranno scoperti si procederà prima alle utilizzazioni e poi all’impiego dei docenti dell’istituto sulle ore ancora disponibili, “come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all’orario obbligatorio di servizio per un massimo di sei ore settimanali da prestare in classi parallele, così come contrattualmente previsto. In tal caso le ore eccedenti andranno prioritariamente attribuite al titolare dello stesso insegnamento linguistico, successivamente al titolare di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione ed, infine, al titolare di altro insegnamento in possesso di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento da attribuire”.
Sulle situazioni non coperte si procederà a nuove nomine in supplenza.