Scuola dell’infanzia fuori controllo? Serve l’anagrafe, Garante permettendo

Dopo le prime audizioni per la definizione dell’impianto delle norme delegate previste dalla legge 107/2015, è in fase di avvio la costituzione delle commissioni che dovranno operare sulle sei materie previste. Tra queste, è certamente di particolare importanza e complessità la delega sul sistema integrato dei servizi 0-6 anni.

Per operare occorre conoscere in modo approfondito le situazioni attuali. In proposito merita una particolare attenzione la scuola dell’infanzia statale e paritaria che accoglie complessivamente più di un milione e 600mila bambini. Conoscere significa disporre di dati certi, in ordine soprattutto alla popolazione infantile che fruisce dei servizi presenti sul territorio.

Negli ultimi anni vi è stata una certa opacità sui dati dei bambini iscritti, trasmessi da alcuni territori. In funzione delle scelte da operare nella norma delegata occorre disporre con certezza di un quadro chiaro e attendibile che soltanto l’anagrafe degli alunni può assicurare.

Fino a qualche anno fa il Garante aveva escluso la scuola dell’infanzia dall’anagrafe dello studente, ma con la legge 35 del 2012 anche i bambini di questo settore potranno essere individuati, eliminando qualsiasi alterazione dei dati numerici trasmessi.

L’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n.76 del 2005, per l’assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico” (art. 48, c. 1bis, legge 35/2015).

Ci risulta che il Miur, per assolvere ai propri compiti istituzionali, abbia richiesto di inserire nell’anagrafe anche i dati dei bambini della scuola dell’infanzia, ma dal Garante per il trattamento dei dati personali non sono giunte risposte.

Nel frattempo l’opacità dei dati continua. E se ci fosse alterazione dei dati con conseguente danno erariale?