
Sciopero nella scuola. Revoca tardiva e di dubbia legittimità
Il Gabinetto del Ministero ha pubblicato oggi una nota (prot. gab n. 11602/gm del 23 novembre 2010) con la quale informa che i sindacati felsa/cisl, cgil/nidil, uil/cpo hanno revocato lo sciopero nazionale co.co.co. ex lsu ata, previsto proprio per oggi, 24 novembre 2010 per il comparto scuola.
La nota ministeriale informa che in tal senso il Miur ha ricevuto da quelle organizzazioni sindacali una specifica nota del 23 novembre 2010.
Il Gabinetto del Miur prega gli Uffici scolastici regionali “di comunicare con la massima urgenza quanto sopra alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, alle famiglie ed agli alunni”.
Tutto regolare? Per niente.
È possibile revocare lo sciopero poche ore prima della sua effettuazione, quando la scuola e il personale interessato hanno già provveduto a riorganizzare il servizio o addirittura a comunicare alle famiglie l’eventuale sospensione o riduzione del servizio?
Assolutamente no.
In proposito la commissione di garanzia prevista dalla legge 146/90 sullo sciopero nei servizi pubblici, prevede precisi limiti alla revoca di uno sciopero; revoca che per legittima deve essere comunicata non meno di 5 giorni prima della data prevista per l’effettuazione dello sciopero, e che tale scadenza potrà essere derogata solo se sia intervenuto un accordo tra le parti o la revoca sia giustificata da un intervento della commissione di garanzia o dell’autorità competente alla precettazione ai sensi dell’art.8 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000.
(fuori dai casi ora menzionati, la revoca spontanea costituisce una forma sleale di azione sindacale e “viene valutata dalla commissione di garanzia ai fini previsti dall’art.4, commi da 2 a 4-bis”(art.2, comma 6).
Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via