Reato tacere nei verbali gli scontri tra prof

Nei verbali di scuola vanno riportati fedelmente anche i battibecchi e gli scontri privati tra insegnanti. Riportarli, infatti, in maniera falsata o magari tacerli, dice la Corte di Cassazione, costituisce reato perseguibile penalmente. Sulla base di questo principio, la Quinta sezione penale ha confermato le condanne inflitte alla preside e alla segretaria del Liceo scientifico “Severi” di Salerno per il reato di falso ideologico continuato. Preside e segretaria dell’istituto, nel corso di un’assemblea tra docenti, avevano appunto redatto il verbale “affermando circostanze non vere e tacendone altre che si erano effettivamente verificate”.

Nel verbale si parlava di battibecchi tra docenti per voti assegnati agli studenti e raccolti qualche ora prima degli scrutini e ancora di scontri relativi al mercato nero di lezioni private. Per questa ragione Giovanna S., la preside, e Maria Gabriella R., segretaria della scuola, erano state condannate per falso ideologico continuato dalla Corte d’appello di Salerno (sentenza del dicembre 2002).

Contro questa decisione, la preside e la segretaria hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il verbale è sicuramente atto pubblico per le delibere che riguardano gli indirizzi scolastici, la scelta dei programmi, i criteri di valutazione degli alunni, mentre per quel che riguarda gli scontri e i battibecchi privati tra insegnati il verbale non può essere considerato atto pubblico, assumendo un “valore privatistico”.

La Cassazione (sentenza 2577) ha respinto il ricorso della preside e della segretaria dell’istituto, sostenendo che “l’interesse generale sotteso alla verità registrata in un verbale ha sempre rilevanza pubblica, con la conseguenza che la falsa attestazione di fatti, attesa la finalità del documento, integra il delitto in esame”. Perche’ se è vero che “l’omessa verbalizzazione di eventi del tutto marginali non incide sulla genuinità del documento”, è anche vero, dice ancora piazza Cavour, che “la falsa o distorta rappresentazione di alcuni significativi accadimenti comporta la lesione dell’interesse protetto”.