Quello della FISI è un ‘non sciopero’, ma chi vi ha aderito forse resterà impunito

Sullo strano sciopero ad oltranza indetto dalla FISI e clamorosamente fallito prima ancora che venisse dichiarato illegittimo, la Commissione di garanzia è stata nuovamente costretta ad intervenire con deliberazione n. 256/21 del 4 novembre, a causa di un’ulteriore proclamazione di sciopero continuativo dal 1° al 15 novembre che riguarda anche la scuola.

Di seguito lo stralcio della delibera della Commissione: “Oltre alla durata complessiva dell’astensione – che così totalizzerebbe un mese intero, dal 15 ottobre al 15 novembre, con tre tranches senza alcuna interruzione, cui ben potrebbe seguirne una quarta, sì da risultare di per sé ad oltranza, come tale incompatibile con la salvaguardia degli altri beni protetti – la prevista modalità di partecipazione, che consente ai lavoratori di scegliere in quali giornate astenersi, risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall’art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015); che, dunque, tale azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale”.

Quello della FISI non rientra, quindi, nella nozione costituzionale dello sciopero.

È altra cosa, ma ha prodotto, comunque, un effetto negativo sul servizio scolastico, quanto meno nella prima fase di proclamazione, non solo perché ha indotto un certo numero di addetti tra il personale scolastico (poco più di 4mila) ad aderire, ma, come al solito, ha indotto migliaia di famiglie degli alunni più piccoli a trattenere i figli a casa nel timore di mancanza del servizio.

Come sempre, basta l’annuncio dello sciopero e la doverosa informativa alle famiglie da parte dei dirigenti scolastici a produrre un effetto ultrattivo dello sciopero, anche perché, ancora una volta, il personale ha diritto (tesi sindacale discutibile) di non esprimere preventivamente l’eventuale astensione (salvo poi recarsi a scuola con le classi dimezzate).

La Commissione di garanzia ha comunque concluso la sua deliberazione con questa pronuncia: “conseguentemente, l’assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le aziende e le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti”.

E’ improbabile che un dirigente scolastico eroghi in questo caso sanzioni al personale che a ottobre ha aderito allo sciopero, in quanto dovrebbe ammettere la propria responsabilità di averlo imprudentemente e burocraticamente comunicato senza porre attenzione al fatto che la Commissione di garanzia lo aveva già dichiarato illegittimo.

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