Quelle forme anomale di astensione parziale dal servizio

Mentre i sindacati proclamano uno sciopero per il 24 novembre p.v., secondo la forma classica dell’astensione dal lavoro (intera giornata), in diverse scuole gli insegnanti stanno da giorni mettendo in atto forme anomale di astensione parziale dal lavoro (stop di tutte le attività extrascolastiche, degli incontri con i genitori) oppure svolgimento di didattica alternativa (stop alle lezione ordinarie).

In diversi casi i professori stanno in classe facendo altro e si astengono dalle prestazioni esterne o diverse dalla didattica ordinaria.

Se lo sciopero del 24 novembre è proclamato nel rispetto delle regole connesse alla legge sui servizi essenziali (146/90), l’astensione anomala degli insegnanti, inizialmente frutto di decisioni spontanee, sembra non seguire gli schemi tradizionali (e non comporta trattenute sullo stipendio).

Per lo sciopero del 24 novembre contro la mancata erogazione degli scatti di anzianità e per l’abolizione dell’ipotesi dell’orario a 24 ore, i sindacati hanno aggiunto anche l’immediata sospensione delle attività non obbligatorie svolte nelle scuole dal personale docente e ata, coprendo in questo modo le iniziative spontanee degli insegnanti che avevano aggiunto alla loro protesta altre motivazioni (ex-legge Aprea, politica del Governo, concorso).

La forma anomala di parziale astensione dal lavoro ha pochi precedenti nella scuola, da quando nel 1990 è stato regolamentato lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In merito la Commissione di Garanzia ha fornito questa precisazione:

Allorché vengano adottate forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero che, per entità, durata e modalità d’attuazione, siano tali da provocare una significativa riduzione del servizio pubblico essenziale, dovranno essere rispettati gli obblighi di preavviso, di predeterminazione della durata, nonché di erogazione delle prestazioni indispensabili al fine di salvaguardare il contenuto essenziale dei diritti degli utenti. (Commissione di garanzia per l’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, 17/5/2001 n. 01/55)”.

Potrebbe essere necessaria una nuova precisazione da parte della Commissione di Garanzia.

Per quanto riguarda l’astensione dalle prestazioni non obbligatorie, è ben precisare che il CCNL prevede tra gli obblighi di servizio (art. 29, attività funzionali all’insegnamento) i rapporti individuali con le famiglie (art. 29, comma 2, lettera c).