Preoccupante difformità delle note ministeriali sui supplenti. La Cisl scuola chiede modifiche

Tra i tanti problemi organizzativi e gestionali che la scuola deve affrontare ai tempi del coronavirus c’è anche quello delle supplenze temporanee e dei relativi incarichi conferiti.

La questione è stata affrontata dal decreto legge 18/2020 che all’art. 121 recita “Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

Il giorno successivo alla pubblicazione del DL veniva emanata la nota ministeriale n. 392 del 18 marzo 2020 con la quale si prevedeva la conferma dei contratti di supplenza in corso durante il periodo di emergenza sanitaria, “anche in caso di rientro del titolare”.

Sulla base di quella nota applicativa, i dirigenti scolastici hanno operato, confermando le supplenze conferite, anche se il ministero, pur sollecitato, non chiariva il senso esatto del rispetto del limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, come indicato nell’art. 121 del DL 18.

Finalmente il 5 aprile con nota n. 8615 forniva gli attesi chiarimenti che, tuttavia, risultavano difformi rispetto a quanto prima definito con la nota 392/2020.

Tra l’altro, la nuova nota precisa che “le istituzioni scolastiche potranno conferire incarichi di supplenza breve e saltuaria per le sole finalità e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in via ordinaria. Allo stato attuale pertanto, alla luce della tendenza emersa nel mese di marzo, non ricorrono i presupposti di cui al citato art. 121 per lo stanziamento, nel corrente mese, di un budget di risorse da destinare in via straordinaria al conferimento di incarichi di supplenza breve ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per compensarne la flessione”.

Si evince anche che attualmente possono essere conferite supplenze al personale docente solo in caso di assenza del titolare, una indicazione ben diversa da fornita quasi tre settimane prima con la precedente nota 392.

Nel frattempo molti dirigenti scolastici hanno prorogato i contratti di supplenza oltre il 3 aprile (iniziale termine di sospensione delle attività didattiche) e possono ora trovarsi esposti al rischio di danno erariale. E danneggiati risulterebbero anche i supplenti confermati.

La CISL Scuola ritiene urgente un intervento del Ministero, affinché siano risolte le criticità evidenziate, ritenendo che debbano essere garantiti sia il diritto alla retribuzione dei supplenti – che hanno comunque prestato servizio con contratto, anche qualora non sia stato ancora inserito a sistema – sia la posizione dei dirigenti scolastici che hanno conferito i contratti sulla base delle indicazioni fornite a suo tempo dalla stessa Amministrazione.

Per questo la segretaria generale Maddalena Gissi ha inviato un telegramma al Capo di Gabinetto del Ministero, ai due Capi Dipartimento e al direttore generale Jacopo Greco, firmatario della contestata nota, dichiarando sconcerto e disorientamento per la difformità delle due note e chiedendo “INTERVENTO URGENTE A GARANZIA REGOLARITÀ CONTRATTI CONFERITI…”