Per l’organizzazione del lavoro nella scuola decide il dirigente

In attesa del rinnovo del contratto scuola, i sindacati rivendicano da tempo l’intangibilità delle norme contrattuali e, in particolare, alcune parti dell’art. 6 che rimettono alla contrattazione di istituto (RSU) la competenza circa l’organizzazione dei servizi e il conseguente impiego del personale scolastico.

Nel frattempo è intervenuto un decreto legislativo (n. 150/2009) che ha demandato queste competenze al dirigente che per i sindacati non avrebbero dovuto applicarsi fino a quando il CCNL le avesse recepite. Una specie di difesa da ultimo giapponese.

Per un anno si è assistito ad un braccio di ferro tra sindacati dei docenti e sindacati dei dirigenti che rivendicavano competenze opposte, avvalendosi di pronunce di giudici del lavoro che hanno emesso sentenze di segno opposto.

In mezzo l’Amministrazione scolastica è stata a guardare, piegandosi alla fine alle indicazioni della Funzione pubblica che si è pronunciata chiaramente per l’applicazione del decreto legislativo che affida competenza e responsabilità al dirigente scolastico.

Da un anno a questa parte, però, sulla questione è sceso il silenzio.

Silenzio che è stato rotto da una sentenza d’appello, la prima in materia, emessa dalla Corte d’Appello di Napoli che in modo netto afferma la prevalenza del decreto legislativo sul CCNL, precisando che le lettere h), i) ed m) dell’articolo 6, CCNL/Scuola, non si contrattano, perché rientrano nelle “dirette prerogative” del dirigente scolastico.

Nel darne notizia l’ANP ha ricordato che “su tali materie il dirigente scolastico è tenuto a elaborare autonomamente i criteri e le modalità relative alle misure organizzative e di gestione del personale e, naturalmente, deve anche rendere informazione preventiva alla parte sindacale prima di adottare i relativi provvedimenti, in quanto l’attività gestionale è rimessa alla esclusiva responsabilità del dirigente scolastico che, ricordiamo, è l’unico soggetto responsabile dei risultati del servizio”.

La sentenza in questione, la n. 5163/2013, è stata depositata in data 26 luglio 2013 dalla Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) e ha rigettato l’appello, proposto dalla Federazione Gilda Unams, contro la sentenza del 28 novembre 2011 con cui il Tribunale di Napoli aveva già accolto l’interpretazione prima descritta. La Gilda riteneva che i dirigenti scolastici disponessero di “poteri più limitati rispetto agli altri dirigenti pubblici” ma la Magistratura del Lavoro le ha dato torto.