Obbligo vaccinale per il personale scolastico: dal 1° aprile anche i non vaccinati a scuola, ma non in classe. La circolare del MI

Fino al 15 giugno 2022 resta in vigore l’obbligo vaccinale di tutto il personale scolastico. Sul ritorno in presenza del personale scolastico non vaccinato il Decreto riaperture ha generato non poche perplessità sulle quali prova a fare luce la circolare del Ministero dell’Istruzione del 28 marzo 2022.

Nel dettaglio, nel Decreto riaperture dello scorso 24 marzo, si legge che: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. Inoltre il decreto stabilisce che “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica”.

Insomma, tutti di nuovo a scuola, ma non in classe: dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Personale che potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito.

Cosa potrà fare a scuola il personale scolastico non vaccinato? Si legge nella circolare del Ministero che “Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento”.

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Non svolgendo ‘attività didattiche a contatto con gli alunni’, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA – continua la circolare del MI -, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. Si evidenzia che per l’accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base)”.

Per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio – conclude il Ministero -, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente“.

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