È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo codice della strada che presenta, tra l’altro, modifiche, rispetto al precedente, sull’educazione stradale.
L’art. 45 che modifica l’art. 230 del precedente decreto legislativo 285 del 1992, impegna, nella predisposizione del decreto con il quale saranno emanati i programmi di insegnamento, oltre al Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca, anche i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente, dell’interno, la conferenza Stato-città e gli Automobil club d’Italia.
Un’azione concertata, tutta orientata all’inserimento a pieno titolo dell’educazione stradale fra le discipline di studio: il testo della nuova legge ne ribadisce l’obbligo di insegnamento.
In realtà, non si tratta di una novità assoluta, considerato il fatto che già nel 1994 un decreto interministeriale aveva definito dettagliati programmi di insegnamento di educazione stradale per tutti gli ordini e gradi di scuola e che tale insegnamento era previsto anche dalla riforma Moratti all’interno dell’educazione alla convivenza civile.
Peccato che la “novità” contenuta nel nuovo codice presenti alcune imprecisioni.
L’articolo 230 del vecchio testo, che viene solo parzialmente integrato dall’articolo 45 del nuovo codice, infatti recita testualmente: “il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (…) predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne“. Sta di fatto che, per nuove disposizioni, si fa riferimento alla vecchia terminologia: la scuola materna, da almeno un decennio si chiama scuola dell’infanzia e l’istruzione artistica, per effetto della riforma Gelmini, viene denominata liceo artistico.
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