Non più un uomo solo al comando. Modifiche sul ruolo del dirigente
Approvata in Commissione Cultura la modifica al ddl Buona Scuola
La Commissione Cultura della Camera ha approvato ieri l’emendamento 2.200 proposto dalla relatrice, on Coscia (PD), che modifica sostanzialmente il ruolo del dirigente scolastico in ordine al Piano triennale dell’offerta formativa, disponendo collegialità per la sua definizione.
L’emendamento modifica l’art. 3 del ddl sul piano triennale e sulle competenze del capo d’istituto, premessa necessaria per il ridimensionamento del ruolo del dirigente, previsto dai successivi articoli del ddl che verranno esaminati la prossima settimana.
Questo il testo dell’emendamento 2.200 approvato
ART. 2. Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:
Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa).
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
2. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
2-bis. Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.
3. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini della predisposizione del Piano, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.
5. Il Piano, nonché le eventuali revisioni annuali, sono resi pubblici tramite la pubblicazione sui siti delle istituzioni scolastiche.
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 9.
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